C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 02 del 08/07/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 4 giugno 2021 a carico di: TURCI Barbara, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Sporting Club Nave, per rispondere della: “a) violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver inviato alla Società ASD Sporting Club Brescia, con raccomandata ricevuta in data 29 giugno 2020, una busta contenente fogli bianchi anzichè la copia del ricorso presentato alla Commissione Premi per ottenere il riconoscimento del premio di preparazione relativo al calciatore Matteo Marini, così impedendo l’esercizio del diritto di difesa e l’instaurazione del contraddittorio, premio la cui debenza è stata contestata dalla Società ASD Sporting Club Brescia con comunicazione del 29 giugno 2020; b) violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità nonchè in relazione agli artt. 37 e 38 comma 4 delle NOlF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per essersi avvalsa della collaborazione del Sig. Fabrizio Leonardi nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020 quale consigliere della ASD Sporting Club Nave quando questi era tesserato per la società ASD Sporting Club Brescia; c) violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’art, 37 comma 1 delle NOIF per essersi avvalsa da giugno 2018 a dicembre 2019 della collaborazione del Sig. Ezio Di Loreto per l’attività di Consigliere e Segretario, di fatto, per la ASD Sporting Club Nave mentre era tesserato per la società ASD Sporting Club Brescia”; ASD Sporting Club Nave 1966 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig.ra Barbara Turci, nonchè a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6 comma 2 C.G.S., per le condotte ascritte al suo tecnico Fabrizio Leonardi.

Deferimento del Procuratore Federale del 4 giugno 2021 a carico di:

TURCI Barbara, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Sporting Club Nave, per rispondere della:

“a) violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver inviato alla Società ASD Sporting Club Brescia, con raccomandata ricevuta in data 29 giugno 2020, una busta contenente fogli bianchi anzichè la copia del ricorso presentato alla Commissione Premi per ottenere il riconoscimento del premio di preparazione relativo al calciatore Matteo Marini, così impedendo l'esercizio del diritto di difesa e l'instaurazione del contraddittorio, premio la cui debenza è stata contestata dalla Società ASD Sporting Club Brescia con comunicazione del 29 giugno 2020;

b) violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità nonchè in relazione agli artt. 37 e 38 comma 4 delle NOlF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per essersi avvalsa  della collaborazione del Sig. Fabrizio Leonardi nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020 quale consigliere della ASD Sporting Club Nave quando questi era tesserato per la società ASD Sporting Club Brescia;

c) violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'art, 37 comma 1 delle NOIF per essersi avvalsa da giugno 2018 a dicembre 2019 della collaborazione del Sig. Ezio Di Loreto per l'attività di Consigliere e Segretario, di fatto, per la ASD Sporting Club Nave mentre era tesserato per la società ASD Sporting Club Brescia”;

ASD Sporting Club Nave 1966 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig.ra Barbara Turci, nonchè a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6 comma 2 C.G.S., per le condotte ascritte al suo tecnico Fabrizio Leonardi.

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale;

- preso atto che nessuno è comparso per i deferiti e che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare a TURCI Barbara mesi due di inibizione, ASD Sporting Club Nave 1966 Euro 300,00 di ammenda;

osserva

Dagli atti e documenti del presente giudizio risultano provati i seguenti fatti:

- nel giudizio promosso avanti il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - la società, ASD Sporting Club Nave 1966, ha adito la Commissione premi senza trasmettere il ricorso alla società, ASD Sporting Club Brescia, spedendo a quest'ultima una busta contenente soltanto fogli bianchi;

- tale circostanza è stata accertata dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche – con decisione passata in giudicato, tanto che il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche – ha deciso di accogliere le doglianze della ASD Sporting Club Brescia e di trasmettere gli atti alla Procura Federale per la valutazione della condotta processuale tenuta dalla ASD Sporting Club Nave 1966;

- il Sig. Fabrizio Leonardi, attualmente tesserato per la società A.S.D. SPORTING CLUB NAVE 1966 in qualità di allenatore della prima squadra e Presidente della società dal 8/7/2020, ha ricoperto il ruolo di allenatore della squadra di I° categoria della società, ASD Sporting Club Brescia, dal 2015 al novembre 2019 e, dal 10 giugno 2019, anche l'incarico di Consigliere e Vice presidente della società, SPORTING CLUB NAVE, tanto che nel verbale di assemblea ordinaria e straordinaria della società, A.S.D. NAVECORTINE CALClO, del 10/6/2019 e nello Statuto dell'associazione "A.S.D. SPORTING CLUB NAVE" datato 10/6/2019, il Sig. Fabrizio Leonardi risulta quale Consigliere e Vice Presidente della predetta società;

- il Sig. Ezio Di Loreto ha svolto da giugno 2018 a dicembre 2019 - contemporaneamente attività di Segretario per le società, ASD Sporting Club Brescia, per la quale era tesserato e quella di Consigliere e Segretario, di fatto, per la ASD Sporting Club Nave.

Siffatti comportamenti integrano da parte del Presidente TURCI Barbara, la violazione delle norme di cui in epigrafe ai capi a), b) e c).

Ne consegue che la società, ASD Sporting Club Nave 1966, deve essere ritenuta responsabile ex Art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente ed il proprio tecnico Fabrizio Leonardi con conseguente condanna dei deferiti nei termini di cui al dispositivo del presente provvedimento.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale,

condanna

-  TURCI Barbara mesi due di inibizione;

- ASD Sporting Club Nave 1966 Euro 300,00 di ammenda

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.

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