C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 02 del 08/07/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 26 maggio 2021 a carico di: STREPARAVA Renato, Presidente e Legale Rappresentante della AC PASSIRANO CAMIGNONE, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 31, comma 6 del CGS e 94 TER comma 13 delle NOIF per non aver ottemperato nel termine di 30 giorni dalla notifica al disposto del lodo adottato dal Collegio Arbitrale della LND n. 5/2020 con il quale veniva disposto il pagamento di Euro 642,00 in favore dell’allenatore Fabrizio Siroli; AC PASSIRANO CAMIGNONE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente;

Deferimento del Procuratore Federale del 26 maggio 2021 a carico di:

STREPARAVA Renato, Presidente e Legale Rappresentante della AC PASSIRANO CAMIGNONE, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 31, comma 6 del CGS e 94 TER comma 13 delle NOIF per non aver ottemperato nel termine di 30 giorni dalla notifica al disposto del lodo adottato dal Collegio Arbitrale della LND n. 5/2020 con il quale veniva disposto il pagamento di Euro 642,00 in favore dell'allenatore Fabrizio Siroli;

AC PASSIRANO CAMIGNONE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente;

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare a STREPARAVA Renato 6 mesi di inibizione ed alla società AC PASSIRANO CAMIGNONE Euro 500,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra;

osserva

Dagli atti e documenti del presente giudizio risulta provato il comportamento tenuto dal sig. STREPARAVA RENATO e contestato nell'atto di deferimento.

Infatti, è stato accertato che il sig. STREPARAVA RENATO non ha effettuato il pagamento all'allenatore SIROLI FABRIZIO della somma di Euro 642,00 così come disposto dal lodo n.  5/2020 reso dal Collegio Arbitrale della LND in data 12.08.2020 entro il termine di 30 giorni previsto dal combinato disposto di cui all'Art.  31, comma 6 del CGS ed all'Art. 94 TER comma 13 delle NOIF.

Ne consegue che il Sig. STREPARAVA Renato e la società AC PASSIRANO CAMIGNONE devono essere ritenuti responsabili delle violazioni di cui in epigrafe e condannati alle sanzioni qui di seguito indicate.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale,

condanna

STREPARAVA Renato ad un mese di inibizione e la società AC PASSIRANO CAMIGNONE ad Euro 100,00 di ammenda e ad un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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