C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 28/09/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 26 maggio 2021 a carico di: LUCE Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD CITTA’ DI SAN GIULIANO 1968, per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 1 CGS in relazione a quanto disposto dall’Ar.t 94 ter comma 13 delle NOIF e 31 commi 6 e 7 CGS, per non aver pagato l’allenatore ALAIMO Giovanni, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dei rispettivi lodi resi dal Collegio Arbitrale presso la LND e pubblicati sul CU 4/2020 e 5/2020. ASD CITTA’ DI SAN GIULIANO 1968 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente.

Deferimento del Procuratore Federale del 26 maggio 2021 a carico di:

LUCE Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD CITTA' DI SAN GIULIANO 1968, per rispondere della violazione dell'Art. 4, comma 1 CGS in relazione a quanto disposto dall'Ar.t 94 ter comma 13 delle NOIF e 31 commi 6 e 7 CGS, per non aver pagato l'allenatore ALAIMO Giovanni, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dei rispettivi lodi resi dal Collegio Arbitrale presso la LND e pubblicati sul CU 4/2020 e 5/2020.

ASD CITTA' DI SAN GIULIANO 1968 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente.

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale;

  • atto che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare a LUCE Giovanni mesi 6 di inibizione, ASD CITTA' SAN GIULIANO 1968 Euro 500,00 di ammenda e punti due di penalizzazione da scontarsi nel campionato della prima squadra stagione 2021/2022;

- rilevato che i deferiti hanno chiesto di applicare il minimo delle sanzioni avendo corrisposto quanto dovuto agli allenatori non appena le condizioni economiche della società lo avevano consentito;

osserva

Dagli atti e documenti del presente giudizio risulta provato che il Presidente della società deferita, Luce Giovanni non ha corrisposto   all'allenatore ALAIMO Giovanni, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dei rispettivi lodi resi dal Collegio Arbitrale presso la LND e pubblicati sul CU 4/2020 e 5/2020, quanto dovuto in forza degli stessi.

Ne consegue che la società deferita dovrà rispondere dell'operato del proprio presidente ai sensi dell'Art.  art. 6 comma 1 C.G.S. Che ha violato il disposto di cui Art. 4, comma 1 CGS in relazione a quanto disposto dall'Ar.t 94 ter comma 13 delle NOIF e 31 commi 6 e 7 CGS.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale, valutato il comportamento processuale tenuto dalle parti,

condanna

LUCE Giovanni, a mesi tre di inibizione;

- la società, ASD CITTA' DI SAN GIULIANO 1968, ad Euro 500,00 di ammenda e ad un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato della prima squadra stagione 2021/2022.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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