C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 07/10/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 2 agosto 2021 a carico di: ASD SANMARTINESE, per rispondere ex Art. 6 comma 1 CGS delle condotte ascritte al suo Presidente sig. Corrado Cusano (violazione dell’Art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’Art. 9 del CU n. 1 del 1 luglio 2020 ed all’Art. 1 e 3 del CU n. 11 del 2 agosto 2019 del SGS, nonché del protocollo attuativo nel contesto della pandemia COVID 19 del 10 agosto 2020 in applicazione declle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.5.2020) e per aver consentito o comunque non impedito la partecipazione della propria società al Torneo svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile, nonché per non aver rispettato l’accordo raggiunto con la Procura ex Art. 126 CGS.

Deferimento del Procuratore Federale del 2 agosto 2021 a carico di:

ASD SANMARTINESE, per rispondere ex Art. 6 comma 1 CGS delle condotte ascritte al suo Presidente sig. Corrado Cusano (violazione dell'Art. 4 comma 1 del CGS in relazione all'Art. 9 del CU n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'Art. 1 e 3 del CU n. 11 del 2 agosto 2019 del SGS, nonché del protocollo attuativo nel contesto della pandemia COVID 19 del 10 agosto 2020 in applicazione declle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.5.2020) e per aver consentito o comunque non impedito la partecipazione della propria società al Torneo  svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile, nonché per non aver rispettato l'accordo raggiunto con la Procura ex Art. 126 CGS.

******

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale;

preso atto che nessuno è comparso per la società deferita ASD SANMARTINESE;

rilevato che il rappresentante delle procura ha chiesto di comminare alla  ASD SANMARTINESE Euro 200,00 di ammenda;

osserva

Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità della società deferita, rispetto alle condotte ascritte nell'atto di deferimento.

Infatti, risulta provato che la società deferita ha consentito o comunque non impedito la partecipazione della propria società al Torneo  svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile.

Risulta infine provato che la società deferita non ha rispettato l'accordo raggiunto con la Procura ex Art. 126 CGS.

Tanto premesso e ritenuto  il Tribunale Federale Territoriale, valutato il comportamento processuale tenuto dalle parti,

condanna

la società, ASD SANMARTINESE ad Euro 150,00 di ammenda.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it