C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 14/10/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 7 settembre 2021 a carico di: VARANO Salvatore, all’epoca dei fatti presidente della società, SSDARL MILANO CITY BG FC, per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 4, del CGS in relazione all’Art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non aver provveduto nel termine di 30 giorni dalla notifica delle decisioni al pagamento di quanto dovuto ai calciatori, Diego Albanese, Cristian Bertani, Giulio Valente, Davide De Angeli e Giacomo Mammetti, in forza di cinque pronunce della Commissione Accordi Economici poi confermate dal Tribunale Federale Nazionale con relative decisioni tutte dell’8.04.2021 e notificate in pari data; SSDARL MILANO CITY BG FC, per rispondere ex Art. 6 comma 1 CGS delle condotte ascritte al suo Presidente sig. Salvatore Varano.

Deferimento del Procuratore Federale del 7 settembre 2021 a carico di:

 

VARANO Salvatore, all'epoca dei fatti presidente della società, SSDARL MILANO CITY BG FC, per rispondere della violazione dell'Art. 4, comma 4, del CGS in relazione all'Art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non aver provveduto nel termine di 30 giorni dalla notifica delle decisioni al pagamento di quanto dovuto ai calciatori, Diego Albanese, Cristian Bertani, Giulio Valente, Davide De Angeli e Giacomo Mammetti, in forza di cinque pronunce della Commissione Accordi Economici poi confermate dal Tribunale Federale Nazionale con relative decisioni tutte dell'8.04.2021 e notificate in pari data;

SSDARL MILANO CITY BG FC, per rispondere ex Art. 6 comma 1 CGS delle condotte ascritte al suo Presidente sig. Salvatore Varano.

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i deferiti;

rilevato che il rappresentante delle procura ha chiesto di comminare a VARANO Salvatore, mesi sei di inibizione ed alla SSDARL MILANO CITY BG FC Euro 500,00 di ammenda e cinque punti di penalizzazione.

osserva

Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità della società deferita, rispetto alle condotte ascritte nell'atto di deferimento.

Infatti, risulta provato documentalmente che  la società deferita, SSDARL MILANO CITY BG FC, non ha  provveduto nel termine di 30 giorni dalla notifica delle decisioni al pagamento di quanto dovuto ai calciatori, Diego Albanese, Cristian Bertani, Giulio Valente, Davide De Angeli e Giacomo Mammetti, in pendenza di cinque pronuce della Commissione Accordi Economici poi confermate dal Tribunale Federale Nazionale con

relative decisioni tutte dell'8.04.2021 e  notificate in pari data, così come previsto dall'Art. 94 ter comma 11 delle NOIF.

Ne consegue che devono essere applicate, ai deferiti, le sanzioni previste dall''Art. 4, comma 4, del CGS laddove i deferiti stessi si iscrivano ai campionati e/o alla FIGC.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale, valutato il comportamento processuale tenuto dalle parti,

condanna

VARANO Salvatore, a mesi due di inibizione da applicarsi quando il sig. Salvatore Varano si riscriva alla FIGC;

SSDARL MILANO CITY BG FC, Euro 500,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontare nel campionato di appartenenza della prima squadra e da applicarsi quando la società SSDARL MILANO CITY BG FC, si riscriva ai campionati della FIGC.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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