C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 04/11/2021 – Delibera – Ricorso ex artt. 30 e 33 del Codice di Giustizia CONI tra DI MUNNO Marco in proprio e quale Presidente della ASD NERVIANO 1919 e CATASSO Massimo e FARINA Giovanni.
Ricorso ex artt. 30 e 33 del Codice di Giustizia CONI tra DI MUNNO Marco in proprio e quale Presidente della ASD NERVIANO 1919 e CATASSO Massimo e FARINA Giovanni.
Il Tribunale Federale Territoriale della Lombardia, letto il ricorso in epigrafe, esperiti gli incombenti di rito, sentite le parti in contrddittorio, rilevato che il sig. DI MUNNO ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte ed i signori CATASSO e FARINA hanno chiesto di rigettarle, osserva.
L'Art. 24 prevede che "1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici federali. 2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione". Il successivo Art. 25 - Competenza dei Giudici federali – stabilisce inoltre che "Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali".
L'Art. 30 del Codice di Giustizia CONI preveve infine che "per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale. 2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale. 3. Il ricorso contiene:a)gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque contro interessati; b) l'esposizione dei fatti; c) l'indicazione dell’oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; d) l’indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura".
Dal combinato disposto delle norme sopra citate si desume chiaramente che competente a decidere sulle materie oggetto di ricorso ex Art. 30 del Codice di Giustizia del CONI sia il Tribunale Federale Nazionale che ha la propria sede presso la Federazione, come specificato dall'Art. 24 del medesimo codice, e non questo Tribunale Federale Territoriale che ha la propria sede presso il Comitato Regionale Lombardia.
Ne consegue l'incompetenza di questo Tribunale a decidere in merito alla controversia proposta dal sig. Di Munno.
Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale del CRL
DICHIARA
la propria incompetenza a decidere in merito alla controversia in epigrafe.
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