C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 01/12/2021 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 26.10.2021 nei confronti di MORSELLI Stefano, per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 1, del GCS in relazione all’Art. 32 del CGS, per avere svolto attività di proselitismo contattando calciatori tesserati per la società SUZZARA CALCIO, NAC CURTATONE, US OSTILIA, CASTALDARIESE, ASD ATLETIC 2005, ASD RIVER FOOTBALL e AUDACE CASTELDARIO, avvalendosi per lo svolgimento dell’attività della collaborazione di un soggetto non tesserato; MACCARI Lorenzo per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 1, del GCS in relazione all’Art. 32 del CGS, per avere svolto attività di proselitismo nei termini sopra indicati, in concorso con Stefano Morselli US GOVERNOLESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 6, comma 2, CGS per il comportamento posto in essere dal Morselli e dal Maccari.

Deferimento della Procura Federale datato 26.10.2021 nei confronti di

MORSELLI Stefano, per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 1, del GCS in relazione all’Art. 32 del CGS, per avere svolto attività di proselitismo contattando calciatori tesserati per la società SUZZARA CALCIO, NAC CURTATONE, US OSTILIA, CASTALDARIESE, ASD ATLETIC 2005, ASD RIVER FOOTBALL e AUDACE CASTELDARIO, avvalendosi per lo svolgimento dell’attività della collaborazione di un soggetto non tesserato;

MACCARI Lorenzo per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 1, del GCS in relazione all’Art. 32 del CGS, per avere svolto attività di proselitismo nei termini sopra indicati, in concorso con Stefano Morselli

US GOVERNOLESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 6, comma 2, CGS per il comportamento posto in essere dal Morselli e dal Maccari.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito,

-rilevato che alla riunione del 25.11.2021 il rappresentante della Procura e la società deferita hanno raggiunto un accordo sull’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’Art. 127 GCS nei seguenti termini; per MORSELLI Stefano mesi 3 di inibizione; per MACCARI Lorenzo, mesi 3 di inibizione; per la società US GOVERNOLESE Euro 333,00 di ammenda;

- ritenuto che dagli atti e dai documenti depositati si ritiene equa ed applicabile la sanzione concordata tra le parti ai sensi dell’Art. 127 CGS;

applica

a MORSELLI Stefano mesi 3 di inibizione;

a MACCARI Lorenzo, mesi 3 di inibizione;

alla società US GOVERNOLESE Euro 333,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

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