C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 01/12/2021 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 29.10.2021 nei confronti di DURANTE Fabio, Presidente della società AD CORSICO RD, per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 1, del GCS, nonché dell’Art. 31 comma 6 del CGS e dell’Art. 94 Ter comma 13 della NOIF per non aver provveduto nei termini previsti al pagamento di quanto dovuto al sig. Ivan Modica in forza del lodo pronunciato dal collegio arbitrale della LND in data 1.10.2020 nell’ambito della vertenza 234/90; US CORSICO RD, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 6, comma 1, CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente, sig. Fabio Durante.

Deferimento della Procura Federale datato 29.10.2021 nei confronti di

DURANTE Fabio, Presidente della società AD CORSICO RD, per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 1, del GCS, nonché dell’Art. 31 comma 6 del CGS e dell’Art. 94 Ter comma 13 della NOIF per non aver provveduto nei termini previsti al pagamento di quanto dovuto al sig. Ivan Modica in forza del lodo pronunciato dal collegio arbitrale della LND in data 1.10.2020 nell’ambito della vertenza 234/90;

US CORSICO RD, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 6, comma 1, CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente, sig. Fabio Durante.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito,

-rilevato che alla riunione del 25.11.2021 nessuno è comparso per i deferiti nonostante regolare convocazione comunicata a mezzo raccomandata;

- preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni:

per Fabio Durante mesi sei di inibizione;

per la società US CORSICO RD 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel primo campionato utile di appartenenza della prima squadra ed Euro 500,00 di ammenda;

osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla procura federale e dalle risultanze delle indagini svolte emerge chiaramente che il presidente della società deferita non ha ottemperato a quanto disposto dall’Art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e dell’Art. 31, comma 6 del CGS.

Infatti, non ha corrisposto la somma di Euro 2.050,00 all’allenatore Ivan Modica così come disposto dal lodo reso dal collegio arbitrale della LND in data 1.10.2020 nell’ambito della vertenza 234/90 entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Da ciò discende la responsabilità della società ai sensi dell’Art. 6 del CGS.

Tanto premesso e ritento, il Tribunale Federale Territoriale

Condanna

Fabio Durante mesi tre di inibizione;

la società US CORSICO RD 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel primo campionato utile di appartenenza della prima squadra ed Euro 250,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

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