F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 151/TFN – SD del 08 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 16563/407pf21-22/GC/GR/ff del 6 maggio 2022 nei confronti della sig.ra Giorgia D’Aquino – Reg. Prot. 147/TFN-SD

Decisione/0151/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0147/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Valentino Fedeli – Componente

Fabio Micali – Componente (Relatore)

Valentina Ramella – Componente

Laura Vasselli – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 30 maggio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.16563/407pf21-22/GC/GR/ff del 6 maggio 2022 nei confronti della sig.ra Giorgia D’Aquino,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento del 6 maggio 2022, deferiva a questo Tribunale:

- La sig.ra Giorgia D’Aquino, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver sottoscritto in data 25 agosto 2021 un contratto di mandato e rappresentanza con l’avv. Teofilo Migliaccio nonostante la propria qualifica di calciatrice dilettante e senza verificare che lo stesso Migliaccio fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI e per rispondere, altresì, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver riferito circostanze non veritiere in occasione dell'audizione del 28.02.2022 resa dinanzi alla Procura Federale in ordine ai fatti oggetto del procedimento in questione.

La fase istruttoria

La Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC, in data 17 dicembre 2021, informava la Procura Federale che la signora Giorgia D’Aquino, calciatrice tesserata della ASD Calcio Pomigliano Femminile, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, aveva sottoscritto, in data 25 agosto 2021 (e poi depositato in data 26 agosto 2021 presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC), un contratto di mandato e rappresentanza con l’avv. Teofilo Migliaccio, seppur priva dello status di professionista e avvalendosi di un soggetto non iscritto come agente sportivo nei Registri nazionali.

In particolare, nel corso delle indagini, la Procura accertava non solo che la signora Giorgia D’Aquino aveva effettivamente sottoscritto il suddetto contratto ma che la stessa, nel corso dell’audizione tenutasi in data 28.2.2022 aveva dichiarato il falso affermando di non conoscere il suddetto avvocato e di non aver mai visto né sottoscritto il contratto di mandato e rappresentanza oggetto di esame del presente procedimento.

Si precisa che le dichiarazioni della signora D’Aquino sono state smentite sia dalle dichiarazioni rese dall’avv. Migliaccio in sede di audizione che dalla documentazione acquisita.

Nel corso dell’attività istruttoria, infatti, emergevano, tra gli altri, alcuni documenti che assumevano una particolare valenza dimostrativa:

- La documentazione allegata alla segnalazione della Commissione, nella quale si pone l’attenzione anche sulle Comunicazioni ex art. 4.2 e 4.3 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti sportivi – la prima del 17.11.2021 e la seconda del 17.12.2021 – inviate dalla Commissione Federale Agenti Sportivi all’avv. Teofilo Migliaccio attraverso le quali si contestava a quest’ultimo di aver sottoscritto il contestato contratto di mandato e rappresentanza con la calciatrice Giorgia D’Aquino nonostante lo stesso non fosse iscritto nel Registro Federale Agenti Sportivi FIGC o nel Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI, in violazione dell’art. 21 comma 7 e dell’art. 1 comma 2 lett. b del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi.

- Le memorie presentate in data 17.11.2021 dall’avv. Migliaccio alla Commissione Agenti FIGC attraverso le quali il suddetto Avvocato ammetteva quanto contestatogli;

- Il verbale di audizione della sig.ra D’Aquino Giorgia del 28.02.2022;

- Il verbale di audizione del sig. Biagio Seno, direttore generale della ASD Calcio Pomigliano Femminile del 28.02.2022;

- Il verbale di audizione dell’avv. Migliaccio Teofilo del 4.03.2022 con relativi allegati. Tra questi ultimi, prodotti tutti dall’avv. Migliaccio in sede di audizione, assumeva particolare valenza probatoria la revoca del mandato all’avv. Migliaccio sottoscritta dalla sig.ra D’Aquino in data 28.02.2022, giorno dell’audizione della stessa.

La Procura Federale considerava, altresì, la Decisione della Commissione Federale Agenti Sportivi, pubblicata il 17.03.2022 sul Comunicato Ufficiale n. 7/CFAS 2021-2022, attraverso la quale la suddetta Commissione deliberava di sanzionare l’avv. Teofilo Migliaccio per la violazione dell’art. 21.7 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC ritenendo pacifico il compimento senza titolo, da parte del suddetto avv. Teofilo Migliaccio, di atti da ritenere attribuibili in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo.

In data 24.3.2022 la Procura Federale notificava alla signora Giorgia D’Aquino l’avviso di conclusione delle indagini.

Con atto della Procura Federale del 6 maggio 2022, la signora D’Aquino veniva, pertanto, deferita per rispondere:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver sottoscritto in data 25.08.2021 un contratto di mandato e rappresentanza con l’avv. Teofilo Migliaccio, nonostante la propria qualifica di calciatrice dilettante e senza verificare che lo stesso Migliaccio fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver riferito circostanze non veritiere in occasione dell'audizione del 28.02.2022 resa dinanzi alla Procura Federale in ordine ai fatti oggetto del procedimento in questione.

Il dibattimento

All’udienza del 30 maggio 2022, tenuta in modalità videoconferenza, l’avv. Cristiano Pasero, in rappresentanza della Procura Federale, chiedeva irrogarsi nei confronti della sig.ra Giorgia D’Aquino la sanzione di giornate 6 (sei) di squalifica.

La signora Giorgia D’Aquino, intervenuta in proprio, dichiarava di aver agito fidandosi delle indicazioni del padre e di non aver avuto modo di conoscere personalmente l’avv. Giorgio Migliaccio.

La decisione

Il Tribunale ritiene accertata la responsabilità della deferita nei limiti che seguono.

Dagli atti del deferimento emerge chiaramente la violazione, da parte della signora D’Aquino, dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver sottoscritto un contratto di mandato e rappresentanza con l’avv. Migliaccio, nonostante la propria qualifica di calciatrice dilettante e senza verificare che lo stesso Migliaccio fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI; è ravvisabile altresì, la violazione posta in essere dalla deferita in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver riferito circostanze non veritiere in occasione dell'audizione del 28.02.2022 resa dinanzi alla Procura Federale in merito ai fatti oggetto del procedimento in questione. La signora D’Aquino ha infatti negato addirittura di conoscere l’avv. Teofilo Migliaccio nonostante la documentazione in atti smentisse chiaramente le sue dichiarazioni.

La condotta posta in essere dalla deferita in relazione al conferimento del contratto di mandato ed alle successive dichiarazioni rese alla Procura Federale nel corso dell'audizione, induce questo Tribunale, ad accogliere la domanda delle sanzioni richieste.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della sig.ra Giorgia D’Aquino la sanzione di giornate 6 (sei) di squalifica, da scontare in gare ufficiali.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Fabio Micali                                                             Roberto Proietti

 

Depositato in data 8 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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