F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 152/TFN – SD del 08 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 8526/383 pf21-22/GC/CAMS/mg del 3 maggio 2022 nei confronti dei sigg.ri Rocco Arena e Carmelo Santoro – Reg. Prot. 145/TFN-SD

Decisione/0152/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0145/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Fabio Micali – Componente

Valentina Ramella – Componente

Laura Vasselli – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 30 maggio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8526/383 pf21-22/GC/CAMS/mg del 3 maggio 2022 nei confronti dei sigg.ri Rocco Arena e Carmelo Santoro,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Collegio Arbitrale FIGC – LND, con quattro distinti lodi, resi il 28 ottobre 2021, accoglieva i separati ricorsi dei sig.ri Massimo Gemelli, Gianluca Mancuso, Francesco Suria e Letterio Tracuzzi e dichiarava l’obbligo della Società SSDARL Football Club Messina di corrispondere a ciascuno di loro, a saldo del premio di tesseramento dovuto in forza dell’accordo economico che era stato sottoscritto tra Società e ricorrente, le seguenti somme: al Gemelli 1.501,75; al Mancuso 2,503,00; al Suria 1.501,75 ed al Tracuzzi 3.002,50.

Ciascun ricorrente, avente qualifica di allenatore UEFA B regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, aveva dedotto di aver svolto nella stagione sportiva 2020/2021 attività in favore della Società SSDARL Football Club Messina, il Gemelli ed il Mancuso quali allenatori dell’Under 17, il Suria quale collaboratore tecnico dell’Under 15 ed il Tracuzzi quale allenatore della Juniores Regionale, ma di non aver percepito quanto pattuito in sede di accordi economici, che erano stati tutti sottoscritti il 1° settembre 2020.

La Commissione Accordi Economici FIGC – LND, con tre distinte decisioni datate 2 novembre 2021, accoglieva i separati ricorsi dei calciatori Alessandro Marchetti e Gabriele Quitadamo (quest’ultimo autore di due ricorsi) e condannava la Società SSDARL Football Club Messina a corrispondere al Marchetti la somma di 2.920,00 ed al Quitadamo la somma di 5.145,60, che era loro dovuta sulla base dell’applicazione del Protocolla d’intesa AIC/LND, nonché allo stesso Quitadamo l’ulteriore somma di 8.250,44 che gli era dovuta a saldo dell’accordo economico sottoscritto con la Società e relativo alla sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico stagione 2020/2021.

In tutti i procedimenti di cui sopra, la Società non si era costituita.

Tali decisioni venivano comunicate alla Società, che tuttavia non dava prova di aver corrisposto agli aventi diritto le somme loro spettanti nel termine di giorni 30 (trenta) dall’avvenuta comunicazione.

Siffatta situazione in data 3 dicembre 2021 veniva portata a conoscenza della Procura Federale con due note informative del Dipartimento Interregionale, sicché la Procura, aperto il fascicolo ed espletata l’attività di indagine, accertato che la Società SSDARL Football Club Messina era stata revocata dall’affiliazione con provvedimento della Presidenza Federale del 31 gennaio 2022, pubblicato sul C.U. n. 155/A e che non poteva più essere indagata e che i sig.ri Rocco Arena e Carmelo Santoro, a seguito del Consiglio di Amministrazione della Società del 19 giugno 2019, avevano ricoperto la carica rispettivamente di presidente del C.d.A. il primo e di amministratore delegato il secondo, con atto del 3 maggio 2022 deferiva a questo Tribunale i sig.ri Rocco Arena e Carmelo Santoro, nelle loro rispettive qualità, ai quali contestava la violazione degli artt. 4 comma 1, 31 commi 6 e 7 CGS in relazione all’art. 94 ter commi 11 (per i calciatori) e 13 (per gli allenatori), per non aver pagato agli allenatori Gemelli Massimo, Suria Francesco, Tracuzzi Letterio e Mancuso Gianluca ed ai calciatori Quitadamo Gabriele e Marchetti Alessandro, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione delle pronunce, avvenuta in entrambi i casi alla PEC della Società il 2 novembre 2021, giuste ricevute di accettazione di pari data, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con i lodi del 28 ottobre 2021 e dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con le decisioni del 2 novembre 2021.

A seguito della notifica della comunicazione di conclusioni delle indagini (CCI), avvenuta il 15 e 17 marzo 2022, gli attuali indagati non hanno avanzato proposte di accordo, né hanno chiesto di essere sentiti, omettendo altresì di depositare memoria difensive.

La fase predibattimentale

A seguito della ricezione del deferimento di che trattasi, questo Tribunale in data 6 maggio 2022 ha inviato alle parti interessate regolare convocazione per la partecipazione alla odierna udienza; le lettere raccomandate sono state consegnate ai rispettivi destinatari.

Il dibattimento

Alla riunione del 30 maggio 2022, tenutasi in modalità video conferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro Boscarino, il quale, illustrati i motivi del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione della inibizione di mesi 12 (dodici) per ciascuno dei due deferiti.

Costoro non si sono collegati, né hanno fatto pervenire scritti a difesa.

A domanda del Presidente dell’odierno Collegio il rappresentante della Procura Federale ha dichiarato che i deferiti non risultano allo stato tesserati.

La decisione

Il Tribunale ritiene che il deferimento è fondato e che i deferiti sono effettivamente responsabili delle violazioni loro ascritte in relazione alle cariche sociali ricoperte, di natura apicale (presidente e legale rappresentante della Società l’Arena, amministratore delegato dotato di poteri di firma e di rappresentanza della Società il Santoro).

Non vi è prova in atti che le somme sopra evidenziate siano state corrisposte agli aventi titolo né nel termine più volte richiamato (i 30 giorni dalla ricevuta comunicazione), né in termine diverso, essendo presumibile dal comportamento degli stessi deferiti, che non si sono difesi, che ciò non sia avvenuto.

In merito alle sanzioni richieste, l’art. 31 comma 7 CGS prevede che, in relazione agli illeciti accertati dal presente deferimento, i due deferiti sono soggetti alla sanzione di durata non inferiore a sei mesi.

Questo Tribunale, avvalendosi del disposto degli artt. 12 e 14 CGS, ritiene di applicare a carico dei deferiti sanzioni superiori al chiesto, rideterminabili in misura pari alla inibizione di mesi 15 (quindici) ciascuno, in relazione alla reiterazione dell’illecito (mancata ottemperanza a 4 lodi del Collegio Arbitrale ed a 3 pronunce della Commissione Accordi Economici), nonché al complessivo importo dei mancati pagamenti ( 24.825,00).

Il tutto nel contesto della maggiore afflittività della pena, a nulla rilevando che entrambi i deferiti non siano attualmente tesserati, essendosi gli illeciti verificatisi nel momento (stagione sportiva 2020/2021) in cui essi ancora lo erano.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Rocco Arena, mesi 15 (quindici) di inibizione; - per il sig. Carmelo Santoro, mesi 15 (quindici) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                Roberto Proietti

 

Depositato in data 8 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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