C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 09/09/2021 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 5/ 9/2021 CELADINA – LALLIO CALCIO
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 5/ 9/2021 CELADINA - LALLIO CALCIO
Dagli atti di gara risulta che al 29º del 2º tempo è stata ammonito ilcalciatore n. 1 betti Andrea nato il 10/06/1989 della società Lallio Calcio All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 1 e risulta tesserato per la società in questione nella medesima giornata del 50/09/2021, data della disputa della gara.
Si da atto che l'art. 39 comma 3 delle N.O.I.F. dispone quanto segue: "L'utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa".
Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l'articolo 4, 10, 65 del CGS. E 39 comma 3 delle N.O.I.F.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare a carico della società LALLIO Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 giusto ildisposto dell'art. 10 del C.G.S., nonché l'ammenda di 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver indebitamente utilizzato il calciatore su indicato.
b) di inibire fino al 06/10/2021 il Dirigente responsabile della società Lallio Calcio signor Stroppa Antonio.