C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 14/09/2021 – Delibera – gara del 12/ 9/2021 ALTABRIANZA TAVERNERIO A. – ARCELLASCO CITTA DI ERBA

gara del 12/ 9/2021 ALTABRIANZA TAVERNERIO A. - ARCELLASCO CITTA DI ERBA

Considerato che il C.U. n. 6 del 6.08.2021 precisa al punto 3 che per le gare di Coppa Italia è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le norme previste per lo svolgimento dei campionati relativi alla rispettiva categoria ecc.

Dato atto che con nota a mezzo pec in data 13 settembre 2021 ore 11.01 e successivamente con nota pec in data 13 sett. 2021 ore 13,53 la società Alta Brianza Tavernerio ha inviato ricorso in ordine alla gara in oggetto.

Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni " nel corso del 2º tempo dal 27º secondo tempo con solo due calciatori cosiddetti giovani; pertanto chiede a carico della società Arcellasco Città di Erba della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Arcellasco Città di Erba ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 1 Longoni Sebastiano nato il 17-10-2000; nº 2 Bonella Jacopo nato il 6-5-2001; nº 8 Fossati Davide nato il 12-12-2002 e nº 9 Valsecchi Mario nato il 19-5-2001.

Al 20º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 2 Bonella Jacopo nato il 6-5-2001 col nº 18 Corti Luca nato il 31 -8 -1999; al 20º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 9 Valsecchi Mario nato il 19-5-2001 col nº 20 Ferrario Gabriele nato il 21 -4 -2002; al 27º del2º tempo ha sostituito il calciatore nº 8 Fossati Davide nato il 12-12-2002 col nº 16 Colombo Nicola nato il 8-7 -1996, ( da questo momento aveva sul terreno di gioco solo due calciatori "giovani" e solamente dal 36º minuto del 2º tempo con la sostituzione del calciatore nº 5 Garofoli Luca il 19-5-97 col nº 14 Locatelli Francesco nato il 21 -1 -2002 ha riavuto sul terreno di gioco i tre calciatori previsti Quindi effettivamente dal 27º del 2º tempo al 36º del 2º temo la società Arcellasco Città di Erba ha violato la vigente normativa.

Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2021), con C.U. nº 9 del CRL del 27 -8-21 Punto 3.1.5. A/2 lett b) pagg. 243 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2021-22, che le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:

- 1 calciatore nato dal 01.01.2000

- 1 calciatore nato dal 01.01.2001

- 1 calciatore nato dal 01.01.2002

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:

  • " espulsione dal campo;
  • " casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte
  • le sostituzioni consentite;
  •  L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.
  • Dato atto che la società Arcellasco Città di Erba non ha inviato deduzioni.
  • Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 10 del C.G.S.
  • PQM
  • DELIBERA
  •  
  • a) di comminare, in accoglimento del reclamo, alla società Arcellasco Città di Erba la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.
  • b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo se versata.

 

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