C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 16/09/2021 – Delibera – gara del 11/ 9/2021 CALCIO NERVIANO 1919 – FOOTBALL CLUB PARABIAGO
gara del 11/ 9/2021 CALCIO NERVIANO 1919 - FOOTBALL CLUB PARABIAGO
Dagli atti di gara risulta che al 26º del 1º tempo è stata ammonito il calciatore n. 1 BONAVITA ANDREA nato il 30/06/2004 e al 17º del 2º tempo è stato ammonito il calciatore n. 2 BELIA THOMAS nato il 26/11/2003 della società CALCIO NERVIANO 1919.
All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che i calciatori citati hanno partecipato alla gara con il nº 1 e nº 2 tuttavia NON RISULTANO TESSERATI per la società in questione a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tali calciatori non potevano partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l'articolo 4, 10, 65 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare a carico della società CALCIO NERVIANO 1919 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S.,nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatori non tesserati.
b) di inibire fino al 13/10/2021 il Dirigente responsabile della società CALCIO NERVIANO 1919 signor VERRIELLO GIACOMO.
c) Si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico dinon tesserati.