C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 16/09/2021 – Delibera – gara del 12/ 9/2021 USOM CALCIO A.S.D. – REAL VIDIGULFO

gara del 12/ 9/2021 USOM CALCIO A.S.D. - REAL VIDIGULFO

Visti gli atti ufficiali di gara.

Visto l'allegato al rapporto di gara.

Sentito l'arbitro Rilevato che: - al 43º del 2º tempo, a seguito di decisione tecnica dell'annullamento di una rete alla società Real Vidigulfo il direttoredi gara veniva avvicinato dal calciatore Minoia Giovanni Angelo della medesima società che lo minacciava pesantemente, lo offendeva e gesticolando lo colpiva con una pallonata sulla schiena in modo non violento venendo così espulso.

- Che in tale occasione veniva avvicinato e circondato anche dai calciatori Guerciotti Michele che a sua volta lo insultava e minacciava pesantemente; Rossi Fabio che minacciosamente insultava ed offendeva il direttore di gara; Simeone Andrea che con le mani chiuse a pugno incitava l'arbitro a proseguire la gara mentre lo offendeva e minacciava; Gramaglia Simone che offendeva e minacciava pesantemente e ripetutamente il direttore di gara; Bentirallah Lakhdar il quale togliendosi la maglia e gettandola a terra offendeva e minacciava l'arbitro ed infine si avvicinava l'allenatore signor Laneve Davide ilquale diceva a i propri calciatori di lasciar stare il direttore di gara " poveraccio " perché ci avrebbe pensato lui al termine della gara.

- L'arbitro, insultato da un calciatore in panchina, chiedeva al capitano della società Real Vidigulfo sig. Radaelli Andrea di fornirgli le generalità di colui che lo aveva insultato ma riceveva incambio una risposta sgarbatamente negativa.

- Constatato che avrebbe dovuto espellere tutti questi calciatori e l'allenatore nonché altri calciatori in panchina.

- Considerata la situazione di estrema tensione così creatasi che avrebbe potuto risolversi in maniera pericolosa per la sua incolumità,, l'arbitro ha ritenuto opportuno proseguire la gara pro forma comunicando tale decisione al capitano della società Usom Calcio.

P.Q.S.

DELIBERA

 

a) di comminare alla società Real Vidigulfo la sanzione sportiva dellaperdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto responsabile del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell'art.10 del C.G.S.;

b) di comminare alla società Real Vidigulfo la sanzione dell'ammenda pari a Euro 300,00 in quanto responsabile del comportamento dei propri tesserati;

c) di comminare la sanzione della squalifica fino al 10 Novembre 2021 il calciatore Minoia Giovanni Angelo della società Real Vidigulfo per quanto a lui attribuito;

d) di comminare la sanzione della squalifica per 3 gare al calciatore Guerciotti Michele della società Real Vidigulfo per quanto a lui attribuito;

e) di comminare la sanzione della squalifica per 3 gare al calciatoreRossi Fabio della società Real Vidigulfo per quanto a lui attribuito;

f) di comminare la sanzione della squalifica per 3 gare al calciatore Simeone Andrea della società Real Vidigulfo per quanto a lui attribuito;

g) di comminare la sanzione della squalifica per 3 gare al calciatore il calciatore Gramaglia Simone della società Real Vidigulfo per quantoa lui attribuito;

h) di comminare la sanzione della squalifica per 3 gare al calciatore il calciatore Bentirallah Lakhdar della società Real Vidigulfo per quanto a lui attribuito;

i) di comminare la sanzione della squalifica per 2 gare calciatore Radaelli Andrea della società Real Vidigulfo per quanto a lui attribuito;

j) di comminare la sanzione della squalifica fino al 13 Ottobre 2021 al tecnico Laneve Davide della società Real Vidigulfo per quanto a lui attribuito;

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