C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 07/10/2021 – Delibera – gara del 26/ 9/2021 LENTATESE – GALLARATE CALCIO

gara del 26/ 9/2021 LENTATESE - GALLARATE CALCIO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 19 del 30.9.2021 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Gallarate Calcio.

Dato atto che con nota Pec in data 29-9-2021 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle societàla data fissata per la pronuncia; Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età avendo in campo " dal 20º del 2º tempo ed il minuto 32 de 2ºtempo due giocatori nati nell'anno 2000 e un giocatore nato nell'anno 2002 infrangendo il regolamento ". pertanto chiede che il ricorso venga debitamente preso in considerazione.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Lentatese, ha datoinizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 6 Crotti Riccardo nato il 13-4-2000; nº 8 Noviello Pietro nato il 15-2-2002; nº 10 Del GaudioFrancesco nato il 10-6-2002.

Al 19º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 11 Molteni Marco nato il 3-4-94 col nº 19 Lancellotti Simone iscritto nella distinta calciatori come nato il 26 -3 -2000; mentre effettivamente, come da controdeduzione della società Lentatese inviata a mezzo Pec in data 27-9-2021 ore 20,31 allo scrivente ed alla controparte e da riscontro del tesseramento del citato calciatore, il medesimo risulta effettivamente nato il 26-3-2001.

Al 20º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 8 Noviello Pietro nato il 15-2-2002 col nº 15 Pallavicini Marco nato il 6 -7 -1993 ed al32º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 9 Tagliabue Giacomo nato il 28-1-1996 col calciatore nº 20 Magro Alessandro nato il 17-5-2002.

Quindi verificato sussistere l'errore di compilazione dell'elenco calciatori della società Lentatese relativamente alla data di nascita del calciatore 19 Lancellotti Simone il quale risulta nato nell'anno 2002 (e non nell'anno 2000) e dato atto che il reclamo della società Gallarate calcio ha avuto luogo a seguito di tale errore, risulta che comunque la gara si è svolta regolarmente

PQM

DELIBERA

a) di omologare il risultato della gara come verificatosi sul terreno di giuoco: Lentatese - Gallarate Calcio 1-1.

b) di comminare alla Società Lentatese l'ammenda di Euro 150,00 per aver trascritto in modo errato la data di nascita di un proprio calciatore inducendo in tal modo, seppur involontariamente, la società avversariaad effettuare un ricorso.

c) di non addebitare alla ricorrente la tassa reclamo se versata.

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