C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 14/10/2021 – Delibera – gara del 2/10/2021 REAL MELEGNANO 1928 – VIGEVANO CALCIO 1921

gara del 2/10/2021 REAL MELEGNANO 1928 - VIGEVANO CALCIO 1921

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.21 del 7-10-21 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Vigevano Calcio.

Dato atto che con nota Pec in data 7-10-21 ore 14.04 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Dato altresì atto che la società Vigevano calcio con nota a mezzo mail Pec in data 4-10-2021 ore 15,55 ha inviato ricorso;

in ordine alla gara di che trattasi.

Col medesimo segnala che al minuto 8º della gara disputata sul terreno di giuoco di Vizzolo Predabissi il proprio calciatore Pillon Luca "urtando un tombino aperto posto a bordo campo si è procurato una ferita ...per cui presso il pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi, come documentato, " sono stati applicati necessari punti di sutura. Tale infortunio " ... dovuto all'irregolarità del campo... non solo ha privato la squadra di un elemento importante ... ma ha lasciato scossi e preoccupati gli altri componenti "; per tali motivi chiede " la vittoria a tavolino".

Dato anche atto che la società Real Melegnano con nota mail non certificata in data 5 ottobre 2021 ore 13,16 (oltre a richiedere) invia proprie considerazioni che non si assumono in quanto non inviate a mezzo posta certificata come prescritto dall'articolo 142 comma 3 del CGS.

La gara in oggetto si è disputata sull'impianto di Vizzolo Predabissi nº 729 (regolarmente omologato per la disputa della gara) così come da richiesta della società Real Melegnano e di autorizzazione alla variazione come da Comunicato ufficiale nº 19 del 30-9-2021.

Peraltro dagli atti di gara dal supplemento di rapporto e sentito in proposito l'arbitro risulta che l'incontro si è disputato regolarmente che la fase dell'infortunio al calciatore si sia svolta normalmente senza ad avviso dell'arbitro medesimo che alcuno" rimanesse scosso o manifestasse la volontà di bloccare la gara"

PQM

DELIBERA

Di rigettare il ricorso ed omologare il risultato della gara come verificatosi sul campo: Real Melegnano e Vigevano Calcio: 3-1.

Di addebitare la tassa reclamo se non versata.

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