C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 14/10/2021 – Delibera – gara del 3/10/2021 PORTO 2005 – PRALBOINO
gara del 3/10/2021 PORTO 2005 - PRALBOINO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.21 del 7-10-21 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Pralboino.
Dato atto che con nota Pec in data 6-10-21 ore 15,25 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;
Col reclamo, presentato regolarmente, la società sostiene che la società Porto 2005 ha effettuato sei sostituzioni anziché le cinque previste; pertanto chiede a carico di tale società l'applicazione della sanzione della perdita della gara.
Dagli atti di gara risulta che la società Porto 2005 durante la gara ha provveduto alla sostituzione di SEI calciatori anziché dei CINQUE consentiti così come disposto dal CU Nº 1 della LND del 1-7-21 punto 23 pag. 66.
Pertanto la gara di che trattasi dal 45º del 2º tempo è stata disputata in modo irregolare.
Il reclamo pertanto è fondato e va accolto.
La società Porto2005 non ha inviato controdeduzioni Visto l'art 10 del CGS.
PQS
DELIBERA
di comminare alla società Porto 2005 la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
di accreditare alla società Pralboino la tassa reclamo, se versata.