C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 14/10/2021 – Delibera – gara del 3/10/2021 SPORTING VALENTINOMAZZOLA – BUSNAGO

gara del 3/10/2021 SPORTING VALENTINOMAZZOLA - BUSNAGO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.21 del 7-10-21 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Busnago.

Dato atto che con nota Pec in data 6-10-21 ore 15,20 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell’articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Con il reclamo la citata società sostiene che la società avversaria h violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni nel corso del 2º tempo… dal 31º fino al 41 della gara con solo due calciatori cosiddetti giovani; pertanto chiede a carico della società avversaria l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Sporting Valentinomazzola ha dato inizio alla gara con i calciatori giovani nº 3 Facchinetti Gianluca nato il 27-9-1999; nº 7 Belotti Nicolò nato il 12-3-2000; nº 10 Guarnaccia Andrea nato il 12-6-1999 e nº 11 Bertola Alex nato il 15.3.2000.

Al 1º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 3 Facchinetti Gianluca nato il 27-9-1999 col nº 13 Legramandi Daniele nato il 2-8 -1998; al 28º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 10 Guarnaccia Andrea nato il 12-6-1999 col nº 20 Fresta Antonio nato i 26-6 -1986; al 37º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore n 11 Bertola Alex nato il 15-3-2000 col nº 18 Brambilla Leonardo nato il 24-5 -1993; ( da questo momento rimaneva con solo due calciatori giovani anziché i tre previsti dalla vigente norma); infatti solamente al 41º del 2º tempo sostituiva il calciatore nº 8 Ranieri Pasquale nato il 8.3.1992 col nº 16 Balliu Marjo nato il 27.6.2000.

Infatti: richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2021), con C.U. nº 9 crl del 27 -8-21 Punto 3.1.5. A/3 lett b) pag. 245 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato per la stagione sportiva 2021-22, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:

- 2 calciatori nati dal 01.01.1998 e

- 1 calciatore nato dal 01.01.1999

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi casi di:

espulsione dal campo;

casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 10 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società Sporting Valentinomazzola la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo se versata.

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