C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 21/10/2021 – Delibera – gara del 9/10/2021 PALADINA – A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO
gara del 9/10/2021 PALADINA - A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.23 del 14-10-21 questo Giudiceha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguitodi ricorso da parte della Società Acos Treviglio.
Dato atto che con nota Pec in data 13-10-21 ore 15,49 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Col reclamo, presentato regolarmente, la società sostiene che la società Paladina ha effettuato sei sostituzioni anziché le cinque previste; pertanto chiede a carico di tale società l'applicazione della sanzione della perdita della gara.
Dagli atti di gara risulta che la società Paladina durante la gara ha provveduto alla sostituzione di SEI calciatori anziché dei CINQUE consentiti così come disposto dal CU Nº 1 della LND del 1-7-21 punto 23 pag. 66.
Pertanto la gara di che trattasi dal 38º del 2º tempo è stata disputata in modo irregolare Il reclamo pertanto è fondato e va accolto.
La società Paladina non ha inviato controdeduzioni Visto l'art 10 del CGS.
PQS
DELIBERA
di comminare alla società Paladina la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
di accreditare alla società Acos Treviglio la tassa reclamo, se versata.