C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 11/11/2021 – Delibera – gara del 23/10/2021 GHEDI 1978 – SAN LAZZARO

gara del 23/10/2021 GHEDI 1978 - SAN LAZZARO

Con deliberazione pubblicata sul c.u. n. 26 del 28/10/2021 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società CPC SAN LAZZARO.

Dato atto che con nota Pec in data 02/11/2021 ore 10.24 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

con reclamo, presentato regolarmente, la società sostiene che la società Ghedi 1978 ha effettuato otto (8) sostituzioni anziché le sette previste; pertanto chiede a carico di tale società l'applicazione della sanzione della perdita della gara.

Dagli atti di gara risulta che la società Ghedi 1978 durante la gara ha provveduto alla sostituzione di otto (8) calciatori anziché dei sette consentiti così come disposto dal c.u. n. 1 della F.I.G.C. - S.G.S. del 1/07/2021 punto 8.3 pag. 37.

Pertanto la gara di che trattasi dal 36º del 2º tempo è stata disputata in modo irregolare.

Il reclamo pertanto è fondato e va accolto.

La società Ghedi 1978 non ha inviato controdeduzioni.

Visto l'art. 10 del C.G.S.

PQS

DELIBERA

Di comminare alla società Ghedi 1978 la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

di accreditare alla società CPC San Lazzaro la tassa reclamo, se versata.

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