C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 11/11/2021 – Delibera – gara del 30/10/2021 CORBETTA F.C. – UNIVERSAL SOLARO

gara del 30/10/2021 CORBETTA F.C. - UNIVERSAL SOLARO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.28 del 4-11-21 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Corbetta.

Dato atto che con nota Pec in data 4-11-21 ore 15,18 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Col reclamo, presentato regolarmente, la società sostiene che la società Universal Solaro ha effettuato sei sostituzioni anziché le cinque previste; pertanto chiede a carico di tale società l'applicazione della sanzione della perdita della gara.

La società Universal Solaro ha inviato controdeduzioni affermando di aver effettuato solamente 5 cambi e trattasi di mero errore materiale quanto riportato dall'arbitro e che il proprio calciatore nº 11 essendo uscito non sarebbe potuto rientrare.

Dagli atti di gara e dal supplemento di rapporto risulta che la società Universal Solaro durante la gara ha provveduto sei volte alla sostituzione di calciatori anziché le CINQUE consentite così come disposto dal CU Nº 1 della LND del 1-7-21 punto 23 pag. 66: in particolare risulta che al 34º del 2º tempo la società Universal Solaro effettuava la quinta sostituzione : usciva il nº 11 Capici Samuele entrava il calciatore nº 19 e successivamente al 41 del 2º tempo effettuava altra sostituzione facendo rientrare il calciatore nº 11 Capici Samuele (già sostituito ) al posto del calciatore nº 13 entrato in precedenza al 13º 2º tempo in sostituzione del calciatore nº 7.

Va dato atto che a fine gara l'arbitro consegnava alle due società il foglio notizie ove puntualmente si dava riscontro di tali sostituzione va rilevato che tale foglio risulta sottoscritto dall'arbitro e controfirmato per presa visione dai dirigenti accompagnatori di entrambe le società, senza che il dirigente della società Universal Solaro avanzasse obiezione alcuna.

Va inoltre ricordato che la tesi prospettata dalla società Universal Solaro non trova dunque riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa con il proprio reclamo hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio, infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi sono fonte primaria privilegiata di prova e costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari.

Va infine precisato che la regola tre del giuoco del calcio dispone: Rientro dei calciatori sostituiti Previo consenso della Federazione nazionale, della Confederazione o della FIFA, il rientro di un calciatore sostituito viene consentito soltanto nelle competizioni giovanili, in quelle di veterani, di calciatori diversamente abili e nel calcio di base.

Inoltre:

3. PROCEDURA DELLA SOSTITUZIONE o il calciatore che viene sostituito: ... OMISSIS …- deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti.

Il calciatore nº 11 Capici Samuele della società Universal Solaro non poteva quindi rientrare sul terreno di giuoco essendo già stato sostituito ed in particolare non poteva essere riammesso in campo dal direttore di gara.

Pertanto la gara di che trattasi dal 41º del 2º tempo è stata disputata in modo irregolare.

Visto il regolamento del giuoco del calcio e l'art 10 del CGS.

PQS

DELIBERA

di disporre la ripetizione della gara a cura del CRL di addebitare alla società ricorrente la tassa reclamo, se non versata.

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