C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 11/11/2021 – Delibera – gara del 5/11/2021 AREA INDOOR – MARCELLINI
gara del 5/11/2021 AREA INDOOR - MARCELLINI
Con nota mail in data 6-11-21 ore 00,14 il responsabile regionale del Calcio a Cinque trasmette nota mail della società Area Indoor (del 5-11-21 ore 17,53) con la quale informa che " a causa della indisponibilità della maggior parte dei giocatori, non saremo in grado di disputare la partita prevista per questa sera ".
Non essendo pervenuta, da parte della stessa, idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore né deroga per il rinvio della gara, la mancata presentazione si configura a tutti gli effetti quale rinuncia alla stessa.
Si da altresì atto che come da CU Nº 28 del 4-11-2021, la medesima società non si era presentata per la gara del 31-10-2021 Sartirana calcio a 5 - Area Indoor.
Pertanto si dà atto che trattasi di seconda rinuncia.
Conseguentemente questo Giudice Sportivo, è tenuto all'applicazione degli art. 53 co. 3, 5 e 8 delle N.O.I.F che testualmente dispongono:
" 3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate."….
P.Q.S.
DELIBERA
a) Di dichiarare la società Area Indoor esclusa dal campionato di competenza.
b) di comminare alla società Area Indoor la sanzione dell'ammenda di euro 2000,00 così stabilita in relazione alla categoria di appartenenza dalla Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la stagione sportiva 2021/2022, come pubblicate sul C.U. n. 1 del 1.07.2021 e dall'art 53 delle NOIF.