C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 25/11/2021 – Delibera – gara del 17/10/2021 OFFANENGHESE A.S.D. – CISANESE

gara del 17/10/2021 OFFANENGHESE A.S.D. - CISANESE

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 24 del 19-10-21 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Cisanese.

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 26 del 28-10-21, come rettificata con CU nº 27 del 29-10-21 questo Giudice ha deciso di riservarsi decisione di merito relativa al ricorso.

Ciò in quanto la ricorrente con le proprie motivazioni e successive memorie contesta la validità del tesseramento di un calciatore della società avversaria mentre la controparte con le proprie controdeduzioni e con le successive memorie sostiene trattarsi di comportamento incolpevole dovuto ad anomalia del sistema federale di tesseramento.

Perciò, al fine di addivenire ad una corretta decisione in merito al ricorso, lo scrivente ha ritenuto di accertare in via preliminare, come richiesto con nota inviata da crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it del 28-10-2021 ore 16,16 al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti competente per materia ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lett. b), la validità del tesseramento in essere (alla data della gara) con la società U.S. OFFANENGHESE A.S.D. con il numero di matricola FIGC 3971041 del calciatore SCIETTI MARIO, nato il 06/05/1989.

Il Tribunale adito, con comunicazione a mezzo pec in data 8-11-2021 ore 19.15 e come peraltro pubblicato sul sito FIGC, giustizia sportiva, provvedimenti, (dispositivo n. 22/TFN), decidendo in Camera di Consiglio nella riunione dell'otto Novembre 2021 si è pronunciata ed ha depositato il seguente dispositivo: "Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, statuisce l'invalidità del tesseramento per la società US Offanenghese ADS (matricola FIGC 34370) del 13 Agosto 2021 con numero di matricola FIGC 3971041 del calciatore Mario Scietti, nato il 6 Maggio 1989.

Le relative motivazioni sono pubblicate sul sito FIGC, giustizia sportiva, provvedimenti, in data 16-11-2021 Decisione nº 20/TFN.

Dagli atti di gara risulta che il calciatore Mario Scietti, nato il 6 Maggio 1989 ha partecipato col nº 5 alla gara di cui trattasi ed in virtù della decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, su riportata e che si assume (motivazioni comprese) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, non aveva titolo a partecipare non essendo valido il tesseramento.

Dato atto che la gara ha in tal modo avuto luogo irregolarmente occorre applicare a carico della Società Offanenghese la sanzione sportiva della perdita della gara.

Visto l'articolo 19 comma 2 del CGS non si ritiene di accogliere la richiesta di rinviare la pronuncia di cui alla memoria della soc Offanenghese inviata a mezzo pec. il 23 Novembre 2021 ore 17,29.

Visto l'art 10 del C.G.S.

P.Q.S.

DELIBERA

- di comminare alla Società Offanenghese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S,

- di comminare alla Società Offanenghese l'ammenda di Euro 150,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;

- di inibire per mesi uno vale a dire fino al 23/12/2021 il dirigente accompagnatore sig. Vailati Mauro della Società Offanenghese;

- di disporre inoltre la trasmissione della presente alla On Procura Federale per quanto di eventuale competenza.

- di disporre l'accredito della tassa a favore della ricorrente, se versata.

- di provvedere tramite la propria segreteria a notificare alle società la presente decisione.

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