C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 25/11/2021 – Delibera – gara del 21/11/2021 ACCADEMIA CALCIO BERGAMO – ACADEMY CALCIO PAVIA A RL

gara del 21/11/2021 ACCADEMIA CALCIO BERGAMO - ACADEMY CALCIO PAVIA A RL

La gara in oggetto non è regolarmente terminata in quanto al 33º del 2º tempo il presidente della società Accademia calcio Bergamo ritirava la squadra motivando come segue " . La situazione stava degenerando . con continue ingiurie nei confronti delle mie ragazze da parte della panchina avversaria ." e del pubblico dalla tribuna.

Il direttore di gara nel rapporto conferma quanto su esposto.

Tuttavia pur comprendendo lo stato d'animo del presidente che ha ritenuto di assumere la decisione su indicata, a termini di regolamento va applicato quanto disposto dall'articolo 53 delle Noif. che testualmente dispone quanto segue:

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Societa' Accademia Calcio Bergamo la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 (come conseguito sul campo in quanto più favorevole) nonché la penalizzazione di un punto in classifica,

b) di comminare alla Societa' Accademia Calcio Bergamo la sanzione dell'ammenda pari a euro 200,00 cosi come stabilita, in relazione alla categoria d'appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2021/2022 pubblicate sul proprio C.U. n. 1 del  01-07-2011.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it