C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 01/12/2021 – Delibera – gara del 21/11/2021 OSL CALCIO GARBAGNATE – GARIBALDINA 1932
gara del 21/11/2021 OSL CALCIO GARBAGNATE - GARIBALDINA 1932
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 32 del 25-11-21 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Osl Calcio Garbagnate.
Dato atto che con nota Pec in data 25-11-21 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;
Col reclamo, presentato regolarmente, la società sostiene che la gara non si è disputata regolarmente a causa un errore di natura tecnica commesso dall'arbitro che ha sospeso la gara a seguito dell'espulsione di alcuni calciatori infatti l'arbitro" .sostiene che in sette la squadra ospitante non può riprendere la partita " alle rimostranze del proprio capitano che ricorda al direttore di gara che si può continuare l'arbitro " a partita ormai sospesa dichiara che anche il giocatore Nicolò Farletti è stato espulso e quindi conferma la sospensione " ciò per " motivare una sospensione che non doveva e non poteva essere attuata". Chiede pertanto la ripetizione della gara.
Peraltro ribadisce quanto già esposto con memoria in data 29 nov. 2021ore 14,50 e con la medesima chiede che vengano in proposito ascoltati presidente ed altre persone.
Visto il supplemento di rapporto e sentito in proposito, il direttore di gara afferma che " dopo aver notificato il provvedimento di espulsione al nº 18 Ceruti Luca avviene il fatto che porta all'espulsione del nº 11 Farletti Simone " il quale strattona la manica della divisa arbitrale ed insulta il direttore di gara e questi fatti "lo portano ad essere considerato espulso".
Poiché trattasi della quinta espulsione la squadra locale è rimasta in sei calciatori conseguentemente la gara non può essere continuata.
Va innanzitutto ricordato che ai sensi dell'articolo 65 "I Giudici sportivi giudicano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza… " pertanto non possono essere ascoltati testimoni.
La tesi prospettata dalla reclamante non trova dunque riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa con il proprio ricorso hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio, infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi sono fonte primaria privilegiata di prova e costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari.
Il ricorso pertanto è infondato e va respinto.
Vista la regola 3 del regolamento del giuoco del calcio.
P.Q.S
DELIBERA
-Di comminare alla società Osl Calcio Garbagnate la sanzione della perdita della gara per 0-3.
-Di addebitare la tassa ricorso, se non versata.