C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 16/12/2021 – Delibera – gara del 10/12/2021 ISPRA CALCIO – COMETA S.D.
gara del 10/12/2021 ISPRA CALCIO - COMETA S.D.
Dagli atti ufficiali si rileva che a seguito di fatto di gioco contestato dai calciatori locali, il direttore di gara è stato colpito al capo da una violenta pallonata scagliata dal calciatore Braghetto Luca della società Ispra calcio.
L'impatto violento ha provocato la caduta a terra del direttore di gara che è stato subito soccorso dal medico sociale della locale società il quale a causa dei giramenti di testa e del forte dolore al capo denunciati dall'arbitro ha provveduto a mantenerlo steso a terra per alcuni minuti prima di poterlo far alzare ed accompagnare nello spogliatoio.
Il direttore di gara denuncia stato confusionale e rossore all'occhio sinistro nonché dolore al capo e comunica che tale stato dolorifico continua fino al giorno seguente. Non produce tuttavia documento rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
A seguito dei fatti su indicati la gara è stata definitivamente sospesa al 26º del 2º tempo.
Si dà atto che la società Ispra ha inviato nota in data 14-12-21 con la quale si scusa con il direttore di gara e condanna quanto accaduto.
PQM
DELIBERA
1) Di comminare alla società Ispra la sanzione della perdita della gara per 0-6; nonché l'ammenda di euro 300,00 per responsabilità dovuta al comportamento violento attuato dal proprio calciatore ed in considerazione della lettera di scuse pervenuta dalla società;
2) Di squalificare fino al 14-6-2023 il calciatore Braghetto Luca della società Ispra calcio per quanto a lui addebitato
3) Si dà atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che, tra l'altro, determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014 e per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC ( C.U. n. 256/A del 27.1.2016).