C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 21/12/2021 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.37 del 16-12-21 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Palazzolo Milanese. Dato atto che con nota Pec in data 17 -12-21 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell’articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Col ricorso, presentato regolarmente, la società Palazzolo Milanese sostiene che a seguito della effettuazione di un cacio di rigore da pare di un calciatore della società Barbaiana il pallone sia finito sul palo col proprio portiere che non toccava il pallone, il calciatore che aveva effettuato il tiro di rigore si impossessava del pallone e segnava una rete che veniva convalidata nonostante la evidente violazione della regola 14 del regolamento di giuoco; pertanto chiede la ripetizione della gara. La società Barbaiana non ha inviato controdeduzioni

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.37 del 16-12-21 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Palazzolo Milanese.

Dato atto che con nota Pec in data 17 -12-21 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell’articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Col ricorso, presentato regolarmente, la società Palazzolo Milanese sostiene che a seguito della effettuazione di un cacio di rigore da pare di un calciatore della società Barbaiana il pallone sia finito sul palo col proprio portiere che non toccava il pallone, il calciatore che aveva effettuato il tiro di rigore si impossessava del pallone e segnava una rete che veniva convalidata nonostante la evidente violazione della regola 14 del regolamento di giuoco; pertanto chiede la ripetizione della gara.

La società Barbaiana non ha inviato controdeduzioni

Dagli atti di gara, dal supplemento di rapporto e sentito l’arbitro, si rileva che durante la effettuazione del tiro di rigore il portiere deviava il pallone sul palo e quindi finiva tra i piedi di chi aveva tirato che segnava la rete. Il direttore di gara asserisce inoltre di aver spiegato tale situazione ai dirigenti che si lamentavano.

La tesi prospettata dalla società ricorrente non trova dunque riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio, infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi sono fonte primaria privilegiata di prova e costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari.

PQS

DELIBERA

di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Pol Barbaiana – Palazzolo Milanese  2 - 2

di addebitare alla società Pol Palazzolo Milanese la tassa reclamo, se non versata.

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