C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 11/02/2022 – Delibera – Reclamo POL. RONDINELLA ASD 1955 – Camp. II categoria – Gir. S GARA del 10.10.2021 – POL. RONDINELLA ASD 1955 – SUPREMA ODB C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Milano – datato 21.10.2021

Reclamo POL. RONDINELLA ASD 1955 – Camp. II categoria – Gir. S

GARA del 10.10.2021 – POL. RONDINELLA ASD 1955 – SUPREMA ODB

C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Milano – datato 21.10.2021

La Società POL. RONDINELLA ASD 1955 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui veniva disposta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 per la violazione del disposto di cui all’art. 10, comma 1 CGS.

Più in particolare, ad avviso del G.S., la ricorrente sarebbe intercorsa nella violazione della disciplina in materia di “fuori quota” prevista per il campionato di appartenenza, in quanto non avrebbe schierato e mantenuto in campo per tutto l’incontro il numero minimo (n. 3) di calciatori “giovani” previsto dalle disposizioni federali (vale a dire minimo n. 2 (due) calciatori nati dal 1.1.1997 e n. 1 (uno) calciatore nato dal 1.1.1998).

Nel proprio reclamo, POL. RONDINELLA ASD 1955 sosteneva di aver iniziato la gara con 3 calciatori nati dal 01.01.1998 e con 2 calciatori nati dal 01.01.2001. Nello specifico, la Società sottolineava che avevano preso parte alla gara fin dal principio i sigg.ri Luca Tomè, nato il 23.09.1998, Luca Brogli, nato il 23.02.1998, Mohamed Gaballa, nato il 19.04.1998, Tommaso Mattia Marchesi, nato il 06.12.2001, Filippo Fontana, nato il 29.09.2001. Di conseguenza, pur essendo corretto quanto rilevato dal G.S., vale a dire la circostanza per cui due dei predetti calciatori sono stati sostituiti nel corso dell’incontro, ciò non avrebbe fatto venire meno il numero minimo previsto dalla normativa federale, rendendo insussistente la violazione.

Nel corso dell’udienza del 03.02.2022, compariva personalmente il Presidente della Società, con l’Avv. Vincenzo Pezzi, precisando che i giocatori che avevano iniziato la gara dovevano essere identificati all’interno della distinta, acquisita agli atti, in funzione del numero di maglia (dall’1 all’11) e non del numero progressivo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente, nei termini previsti dal CGS, osserva.

Preliminarmente si rileva che questa Corte di Appello, in differente composizione, letto il reclamo e le memorie depositate dalle parti, a seguito dell’udienza del 4.11.2021 ha disposto la sospensione la deliberazione del presente giudizio in attesa che la LND ed i suoi organi competenti si pronunciassero rispetto alla richiesta del G.S. di Lodi, pubblicata nella C.U. n. 16 del 28.10.2021 in relazione ad altra gara, di emettere un provvedimento di interpretazione autentica della normativa in materia di fuori quota.

Preso atto che alla data di questa delibera non vi è stato seguito alla richiesta del G.S. di Lodi, questa Corte di Appello, fissata l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 3 febbraio 2022, ritiene la questione matura per la decisione, rendendosi necessaria un’operazione ermeneutica chiarificatrice della normativa in questione, onde evitare che il protrarsi dell’attesa e l’incertezza generata dalla sospensione del presente giudizio (nonché di altri aventi questioni analoghe) entrino in insanabile conflitto con i principi di certezza e di ragionevole durata del processo che governano la Giustizia e l’Ordinamento sportivo.

Prima di affrontare il merito del reclamo, tuttavia, va rilevato che la presente delibera interviene a distanza di oltre sessanta giorni dalla proposizione del reclamo, sicché risultano superati i termini di cui all’art. 54 CGS per la definizione della controversia. È noto che il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha introdotto specifici termini di durata dei giudizi, sancendo altresì a livello generale che tutti i termini previsti dal Codice sono da ritenersi perentori, salvo che non sia diversamente indicato (art. 44).

Nel caso di specie, occorre quindi valutare quale sia la natura del termine previsto dall’art. 54 CGS e quali possano essere le conseguenze del suo superamento. A tal proposito, come opportunamente osservato dalla Corte Federale d’Appello Nazionale (cfr. delibera n. 23 del 28 settembre 2020), “non vi è dubbio … che taluni termini, per loro natura non si prestino ad essere considerati perentori, se non con un effetto contrario a quello che il rispetto del termine intendeva presidiare. Si ponga il caso del termine di durata massima del giudizio; se oggetto del giudizio è un provvedimento incidente in maniera negativa nella sfera giuridica del soggetto che l’abbia attivato, far derivare dal superamento del termine massimo di durata l’estinzione del giudizio, con il conseguente consolidamento del provvedimento negativo, produrrebbe per l’appunto un effetto opposto a quello che il termine intendeva assicurare”. Su tali basi le SS.UU. della Corte d’Appello Federale Nazionale hanno concluso affermando che “La previsione contenuta nell’articolo 44, comma 6, CGS, secondo cui tutti termini previsti dal Codice sono perentori, salvo che non sia diversamente stabilito, va dunque intesa nel senso che sono effettivamente tali tutti i termini che per loro natura siano suscettibili di essere considerati perentori”.

Questa Corte condivide e fa propri i principi di diritto enunciati dalla Corte d’Appello Federale Nazionale, ritenendo che nel caso di specie, ove è in questione un reclamo di una parte rispetto a un provvedimento negativo sull’esito di una gara, è dovere della Corte di Appello pronunciarsi nel merito del reclamo, nonostante il superamento del termine di sessanta giorni, poiché è interesse primario di tutte le parti che il tema oggetto di giudizio sia affrontato e risolto nel merito. Diversamente, una pronuncia di carattere processuale si tradurrebbe in un irragionevole effetto negativo non soltanto per il ricorrente, ma per tutte le parti coinvolte e, a ben vedere, per l’intero Ordinamento federale, vista la rilevanza della questione interpretativa, che va ben oltre il singolo giudizio qui in rilievo.

Appare indubbio, del resto, che le norme del CGS tese a scandire lo sviluppo temporale delle fasi processuali e a regolarne la durata, quale applicazione dei principi di celerità e di ragionevole durata del procedimento, seguano – appunto – un canone di ragionevolezza che permea a più livelli l’intero ordinamento giuridico. Ammettere, pertanto, che dette norme possano comportare effetti negativi di tale portata risulterebbe, in ultima analisi, paradossale.

Per di più, va osservato che nel caso di specie la durata del giudizio non è affatto dovuta all’inerzia della Giustizia sportiva, rischio che si è inteso scongiurare con la definizione puntuale nel CGS dei termini di durata e delle cadenze processuali del giudizio, bensì alla decisione, assunta a brevissima distanza dal reclamo e quindi con indubitabile prontezza, di riservare la decisione in attesa di una eventuale presa di posizione degli organi competenti sulla spinosa questione interpretativa della norma qui in rilievo. Preso atto che, ad oggi, tale chiarimento non è stato fornito, è convinzione di questa Corte che sia doveroso pronunciarsi nel merito della questione, ritenendo che per il caso qui in esame non sia possibile attribuire al termine di cui all’art. 54 CGS natura perentoria.

D’altra parte, osserva la Corte che anche a voler ipotizzare una eventuale declaratoria di estinzione del giudizio per decorso del termine ex art. 54 CGS, ciò comunque andrebbe ad incidere tout court sull’intera vicenda processuale, così come statuito dal Collegio di Garanzia C.O.N.I. nella decisione n. 10/2018. Sicché l’esito, pur se in modo del tutto incidentale, sarebbe il medesimo che si otterrà, come si vedrà di seguito, a seguito della pronuncia sul merito.

Tutto ciò premesso, passando ad affrontare il merito del reclamo, ritiene questa Corte che la questione possa essere risolta in punto di fatto, prima ancora che sulla base della corretta interpretazione delle disposizioni federali di riferimento.

Va, infatti, osservato che dal raffronto tra la distinta di gara ed il referto arbitrale emerge in via documentale che i sigg.ri Recalcati Alessio (maglia n. 3 – numero progressivo in distinta 17) e Comendini Lorenzo (maglia n. 10 - numero progressivo in distinta 20) sono stati sostituiti rispettivamente al minuto 32 e al minuto 24 del secondo tempo. Gli stessi, pertanto, hanno preso parte all’incontro, in tutta evidenza, quali componenti della formazione iniziale (non essendo altrimenti subentrati ad altri giocatori nel corso dell’incontro).

Dalla comparazione dei predetti documenti, si nota altresì che il sig. Lorenzi Davide (maglia n. 17 – numero progressivo in distinta 3) è subentrato al minuto 43 del secondo tempo e che ciascuno dei giocatori subentrati avesse un numero di maglia superiore all’11.

Tali elementi comprovano la circostanza per cui i giocatori che hanno composto la formazione iniziale della partita in rilievo non possono essere identificati in modo pedissequo in funzione del n. progressivo della distinta allegata al referto arbitrale. All’opposto, appare ragionevole ad avviso di questa Corte che gli 11 giocatori scesi in campo all’inizio della partita possano essere identificati in funzione del numero di maglia, così come rappresentato dalla ricorrente.

Le predette circostanze non possono che portare questa Corte a ritenere che la ricostruzione operata in sede di reclamo da POL. RONDINELLA ASD 1955 debba essere considerata rispondente al vero e che pertanto abbiano preso parte alla gara dal primo minuto di gioco i sigg.ri Luca Tomè, nato il 23.09.1998 (maglia n. 1), Luca Brogli, nato il 23.02.1998 (maglia n. 4), Mohamed Gaballa (maglia n. 11), nato il 19.04.1998, Tommaso Marchesi, nato il 06.12.2001 (maglia n. 6), Filippo Fontana, nato il 29.09.2001 (maglia n. 8).

Conseguentemente, pur se i sigg.ri Mohamed Gaballa (19.04.1998) e Marchesi Tommaso Mattia (06.12.2001) sono stati sostituiti nel corso del secondo tempo, POL. RONDINELLA ASD 1955 ha schierato per tutto il corso della partita almeno due giocatori nati dopo il 01.01.1997 e almeno uno nato dopo il 01.01.1998.

Pertanto, ritiene la Corte che la società abbia ottemperato all’obbligo di impiegare, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa, il numero dei calciatori “giovani” previsto dal Comunicato Ufficiale N° 9 del 27/08/2021.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere riformata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

Il reclamo presentato da POL. RONDINELLA ASD 1955;

Dispone la riforma della decisione del Giudice Sportivo del 10/10/2021 ed omologa il risultato ottenuto sul campo della gara del 10.10.2021 tra POL. RONDINELLA ASD 1955 – SUPREMA ODB con il punteggio di 2 (due) – 0 (zero) in favore della POL. RONDINELLA ASD 1955;

Dispone la restituzione della tassa se versata.

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