C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 04/03/2022 – Delibera – Reclamo A.S.D. APRILE 81 – Camp. 2° Categoria – Gir. T GARA del 13.02.2022 –A.S.D. APRILE 81 – A.S.D. FRECCIA AZZURRA 1945 C.U. n. 28 dellla Delegazione Provinciale di Milano datato 17.2.2022

Reclamo A.S.D. APRILE 81 – Camp. 2° Categoria – Gir. T

GARA del 13.02.2022 –A.S.D. APRILE 81 – A.S.D. FRECCIA AZZURRA 1945 

C.U. n. 28 dellla Delegazione Provinciale di Milano datato 17.2.2022

La società A.S.D. APRILE 81 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardo Delegazione Provinciale di Milano che ha squalificato per tre giornate effettive il proprio calciatore Mauro Capobianco per essersi reso responsabile, durante la gara in intestazione, di un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

Nel proprio reclamo la Società Aprile 81 fornisce una differente ricostruzione della dinamica dell’accaduto, che si sarebbe verificato quando, a gioco fermo, contendendosi i due giocatori avversari il possesso del pallone per l’effettuazione di una rimessa laterale, il calciatore Mauro Capobianco sarebbe stato spinto contro la rete di recinzione e, proseguendo la contesa, nella foga, avrebbe involontariamente colpito alle spalle l’avversario.

La dinamica così come descritta propenderebbe quindi per un contatto fortuito e non intenzionale tra i due calciatori.

Nelle proprie richieste, la società reclamante richiede la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.

Acquisito il supplemento di referto da parte dell’Arbitro, la Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile che il calciatore Mauro Capobianco, in seguito al diverbio insorto con l’avversario, a gioco fermo, lo colpiva con un calcio da tergo all’altezza delle gambe.

Nel supplemento di rapporto successivamente acquisito, il Direttore di gara conferma la descrizione della dinamica del fatto così come eseguita nel referto della gara.

D’altra parte, in disparte al valore di prova privilegiata del referto arbitrale, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddirne il contenuto, che anzi viene nella sostanza confermato, laddove la stessa reclamante stigmatizza il gesto del proprio tesserato, limitandosi a dolersi della dosimetria della sanzione.

Quanto a quest’ultima, ferma restando quindi la valutazione dell’atto come violento da parte del Direttore di gara, la decisione del Giudice Sportivo si conforma al disposto dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, che nel caso di condotta violenta ascrivibile ad un calciatore prevede la squalifica per tre giornate come sanzione minima.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

 

il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata

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