C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 04/03/2022 – Delibera – Reclamo U.S.D. CISANESE – Camp. Giovanissimi Reg. A – Gir. C GARA del 13.02.2022 –U.S.D. CISANESE – U.S.D. CASATESE C.U. n. 48 del C.R.L. – datato 17.2.2022

Reclamo U.S.D. CISANESE – Camp. Giovanissimi Reg. A – Gir. C

GARA del 13.02.2022 –U.S.D. CISANESE – U.S.D. CASATESE  

C.U. n. 48 del C.R.L. – datato 17.2.2022

La società U.S.D. CISANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardo che ha comminato la squalifica per tre giornate effettive al proprio calciatore Giuseppe Mungari per essersi reso responsabile, durante la gara in intestazione, di un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

Nel proprio reclamo la Società Cisanese fornisce una differente ricostruzione della dinamica dell’accaduto, che si sarebbe verificato quando, in seguito ad un fallo subito dal calciatore Mungari (peraltro risultante dalla descrizione effettuata dall’Arbitro nel proprio rapporto), quest’ultimo avrebbe tentato di divincolarsi, venendo così a colpire involontariamente l’avversario reo della condotta antiregolamentare.

La dinamica così come descritta propenderebbe quindi per un contatto fortuito e non intenzionale tra i due calciatori.

Nelle proprie richieste, la società reclamante richiede testualmente la “riformulazione” della sanzione inflitta al proprio tesserato, senza specificare se questa conclusione debba intendersi come finalizzata ad ottenere l’annullamento della sanzione oppure la sua riduzione. Quest’ultimo aspetto viene chiarito mediante l’audizione del Direttore Generale della Società reclamante il quale, nel corso della sua audizione personale avvenuta avanti a questa Corte in data 24.2.2022, ha specificato che la richiesta mira ad ottenere una riduzione della sanzione temporanea irrogata.

Acquisito il supplemento di referto da parte dell’Arbitro, la Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile che il calciatore Giuseppe Mungari, in seguito al fallo di gioco subito dall’avversario, lo colpiva con uno schiaffo dopo essersi rialzato da terra; il che appare incompatibile con un gesto involontario che possa essere occorso nella foga dell’azione di divincolarsi.

Nel supplemento di rapporto successivamente acquisito, il Direttore di gara conferma la descrizione della dinamica del fatto così come eseguita nel referto della gara.

D’altra parte, in disparte al valore di prova privilegiata del referto arbitrale, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddirne il contenuto, cosicché questa Corte non può che valutare il fatto secondo quanto risultante dai documenti sin qui richiamati.

Quanto alla dosimetria della sanzione, ferma restando quindi la valutazione dell’atto come violento da parte del Direttore di gara, la decisione del Giudice Sportivo si conforma al disposto dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, che nel caso di condotta violenta ascrivibile ad un calciatore prevede la squalifica per tre giornate come sanzione minima.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

 

il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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