C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 04/03/2022 – Delibera – Reclamo U.S.D. CISANESE – Camp. Eccellenza – Gir. B GARA del 13.02.2022 –A.S.D. SPERANZA AGRATE -U.S.D. CISANESE C.U. n. 48 del C.R.L. – Datato 17.2.2022

Reclamo U.S.D. CISANESE – Camp. Eccellenza – Gir. B

GARA del 13.02.2022 –A.S.D. SPERANZA AGRATE -U.S.D. CISANESE   

C.U. n. 48 del C.R.L. – Datato 17.2.2022

La società U.S.D. CISANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardo che ha comminato la squalifica per tre giornate effettive al proprio calciatore Luca Maffioletti per essersi reso responsabile, durante la gara in intestazione, di un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

Nel proprio reclamo la Società Cisanese fornisce una differente ricostruzione della dinamica dell’accaduto, che si sarebbe verificato durante un contrasto di gioco, al fine di contendere all’avversario il possesso del pallone.

A sostegno dell’impugnazione, la reclamante produce un file video che riprende l’azione in seguito alla quale l’Arbitro ebbe a comminare l’espulsione del giocatore Luca Maffioletti.

Nelle proprie richieste, la società reclamante richiede testualmente la “riformulazione” della sanzione inflitta al proprio tesserato, senza specificare se questa conclusione debba intendersi come finalizzata ad ottenere l’annullamento della sanzione oppure la sua riduzione. Quest’ultimo aspetto viene chiarito mediante l’audizione del Direttore Generale della Società reclamante il quale, nel corso della sua audizione personale avvenuta avanti a questa Corte in data 24.2.2022, ha specificato che la richiesta mira ad ottenere una riduzione della sanzione temporanea irrogata.

Acquisito il supplemento di referto da parte dell’Arbitro, la Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Tanto dal referto arbitrale che dal supplemento allo stesso inoltrato dal Direttore di gara la dinamica dell’azione fallosa posta in essere dal calciatore Luca Maffioletti viene descritta come un “calcio violento da dietro all’avversario”, il che giustificherebbe appieno l’adozione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nella misura, peraltro vincolata ed ancorata al minimo, prevista dall’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al contrario, dal video che riproduce la dinamica dell’azione, certamente valutabile come fronte di prova ai sensi degli artt. 57 e 58 del predetto Codice, emerge ad avviso di questa Corte l’assenza assoluta dell’intento violento da parte del giocatore Maffioletti, inteso questo come atto posto in essere volontariamente al fine di arrecare un danno fisico a colui che lo subisca.

Si può invero apprezzare certamente un’azione posta in essere con “vigoria sproporzionata” (secondo la locuzione utilizzata dalla Regola 12 del Regolamento del Gioco del Calcio), che se da una parte giustifica appieno il provvedimento disciplinare dell’espulsione adottato durante la gara, dall’altra parte esclude che sia stata posta in essere con la deliberata intenzione di arrecare un pregiudizio fisico all’avversario.

Per queste ragioni, il reclamo proposto merita parziale accoglimento.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

 

parzialmente il reclamo proposto dalla U.S.D. CISANESE e per l’effetto ridetermina in UNA giornata effettiva di squalifica la sanzione sportiva inflitta al calciatore MAFFIOLETTI Luca.

Dispone la restituzione della relativa tassa, se versata

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