C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 10/03/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD CAESAR – Camp. Terza categoria – Gir. A GARA del 13.02.2022 – A.S.D. CAESAR – FRANCE SPORT C.U. n. 29 della Delegazione Provinciale di Varese – datato 17.02.2022

Reclamo della società ASD CAESAR - Camp. Terza categoria – Gir. A

GARA del 13.02.2022 – A.S.D. CAESAR – FRANCE SPORT

C.U. n. 29 della Delegazione Provinciale di Varese - datato 17.02.2022

La società ASD CAESAR ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha deliberato la ripetizione della gara ASD Caesar / France Sport, sospesa dal direttore di gara al minuto 47’ del secondo tempo sul risultato di 1-0, quando mancavano ancora da disputare tre minuti di recupero, in quanto l’Arbitro valutava come molto pericoloso (per sé e per i calciatori in campo) proseguire l’incontro.

Nei fatti, in seguito ad un presunto contatto violento tra due giocatori avversari, episodio non visto e pertanto non sanzionato dal direttore di gara, i giocatori della France Sport si avvicinavano con irruenza all’arbitro per evidenziare l’accaduto e successivamente anche i soggetti presenti in entrambe le panchine entravano nel campo da gioco per protestare con veemenza nei confronti del direttore di gara, senza venire in contatto con lui. Dopo circa due minuti di proteste, il direttore sospendeva la gara valutando una situazione di grande tensione e pericolo per tutti.

Il Giudice di prime cure, dagli elementi acquisiti, ha ritenuto la decisione del direttore di gara affrettata e priva di solidi riscontri oggettivi necessari per adottare il provvedimento di sospensione dell’incontro.

La reclamante ha chiesto invece che la gara le venga assegnata vinta con il risultato Caesar/France Sport 1-0 (corrispondente al punteggio al momento della sospensione) poiché la decisione dell’arbitro di sospendere l’incontro sarebbe stata causata esclusivamente dal comportamento antisportivo degli avversari.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

La decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o intimidazioni gravi ed è necessario che tali condotte abbiano posto in serio pericolo l’incolumità del direttore di gara (o dei calciatori o di altri tesserati partecipanti all’incontro). Occorre inoltre che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica” della gara dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere.

Dal referto arbitrale e dai chiarimenti presentati per iscritto dal direttore di gara su richiesta della Corte, emerge invece che il direttore di gara non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 64 comma 1 delle NOIF, non ha fronteggiato le turbolenze e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara nonostante si fosse quasi giunti alla conclusione della stessa (47’ minuto secondo tempo).

Risulta pertanto corretta la decisione del Giudice di primo grado che, pur comprendendo lo stato emotivo dell’arbitro, ha considerato la decisione di sospendere l’incontro errata: infatti risulta pacifico nella Giurisprudenza sportiva che nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o atteggiamenti ribelli ed indisciplinati di calciatori od altri tesserati durante lo svolgimento dell’incontro, il decretare la fine anticipata della gara, ovvero la sua prosecuzione fittizia, non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso.

 Visto quanto precede, pertanto, non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire la gara e quindi il provvedimento di sospensione non andava adottato, sussistendo per il caso in esame la fattispecie di cui all’art. 10 comma 5, lettera c) C.G.S. per cui la decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

RIGETTA

Il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa, se versata,

CONFERMA

La decisione del G.S. in merito alla ripetizione della gara ASD Caesar – France Sport.

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