C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 25/03/2022 – Delibera – Reclamo A.C. PAGNANO – Camp. 3° Categoria – Gir. A Gara del 6.3.2022 tra A.C. PAGNANO – A.S.D. ORATORIO BARZANO’ C.U. n. 36 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 10.03.2022
Reclamo A.C. PAGNANO – Camp. 3° Categoria – Gir. A
Gara del 6.3.2022 tra A.C. PAGNANO – A.S.D. ORATORIO BARZANO’
C.U. n. 36 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 10.03.2022
La società A.C. PAGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui veniva disposta la squalifica per 3 gare effettive del calciatore Alessandro Bertuletti, il quale, sostituito al 4’ del 2° tempo di gioco, mentre sostava in panchina, reagiva alle provocazioni di un dirigente della squadra avversaria e dopo essersi diretto verso l’altra panchina colpiva il dirigente con un calcio alle gambe.
Il G.S., di conseguenza, ritenuto sussistere un comportamento violento verso altro tesserato, in applicazione dell’art. 38 C.G.S., comminava la squalifica di 3 (tre) giornate.
Nel proprio reclamo, A.C. PAGNANO sosteneva che la squalifica del calciatore Alessandro Bertuletti fosse sproporzionata rispetto ai fatti realmente accaduti.
La ricorrente osservava come, pur essendosi effettivamente verificato un diverbio tra il predetto calciatore e il dirigente della squadra avversaria, asseritamente dovuto ad una fase di gioco in cui altri due calciatori si erano scontrati con la testa in modo fortuito, negava che vi fosse stato un comportamento violento del calciatore e affermava che il diverbio era stato esclusivamente di tipo “verbale”.
Sosteneva, infine, che in presenza di analogo comportamento aggressivo, esclusivamente verbale, da parte del dirigente della squadra avversaria, quest’ultimo era stato solo ammonito, mentre Bertuletti Alessandro era stato ingiustificatamente espulso.
Questa Corte Territoriale fissava udienza per il 17.03.2022, ritualmente notificata, senza che nessuno sia comparso, e tratteneva di conseguenza il ricorso per la decisione.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, osserva.
Dal referto dell’arbitro, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, emerge che il calciatore Alessandro Bertuletti, al minuto 31 del secondo tempo, dopo essere stato provocato da un dirigente della squadra avversaria, si è diretto verso la panchina della O. Barzanò e, ivi giunto, ha colpito il dirigente avversario con un calcio.
Nel reclamo, la ricorrente non ha offerto alcun elemento che possa contraddire o superare quanto riportato nel referto dall’Ufficiale di gara.
Non solo, il referto riporta anche la circostanza per cui il dirigente della O. Barzanò, sig. Bighellini, è stato ammonito al minuto 31 del secondo tempo proprio per aver provocato il sig. Bertuletti Alessandro.
La differente valutazione compiuta dall’Ufficiale di gara, e la conseguente squalifica di tre giornate comminata al solo Bertuletti Alessandro trova ampia e ragionevole giustificazione nella diversa gravita del comportamento tenuto dai due tesserati, in quanto il primo (Bighellini) si è limitato a – pur ingiustificate – provocazioni di tipo verbale, mentre il secondo (Bertuletti) ha posto in essere un comportamento fisico, violento, nei confronti del primo, assai più grave e deplorevole.
Infine, considerata la doverosa applicazione al caso di specie dell’art. 38 C.G.S. in punto di condotta violenta di calciatori, la squalifica per tre giornate si attesta al minimo edittale previsto dalla norma di riferimento, sicché non appare certo sproporzionata ai fatti contestati.
Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa versata.
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