C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 25/03/2022 – Delibera – Reclamo A.S.D. U.S. SCANNABUESE – Camp. Juniores prov. – Gir. A Gara del 25.09.2021 tra A.S.D. U.S. SCANNABUESE – U.S.D. ALBA CREMA C.U. n. 14 della Delegazione Provinciale di Cremona datato 07.10.2021
Reclamo A.S.D. U.S. SCANNABUESE – Camp. Juniores prov. – Gir. A
Gara del 25.09.2021 tra A.S.D. U.S. SCANNABUESE – U.S.D. ALBA CREMA
C.U. n. 14 della Delegazione Provinciale di Cremona datato 07.10.2021
La società A.S.D. U.S. SCANNABUESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. – Delegazione Provinciale di Cremona - ha comminato alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0-3, ritenendo che nella partita in questione la Società avrebbe violato le disposizioni in materia di impiego di giocatori “fuori quota”, determinando l’irregolarità della gara e la conseguente sconfitta a tavolino.
In particolare, ad avviso del G.S., la normativa di riferimento consentirebbe l’impiego nel corrente campionato Juniores di un numero massimo di 8 (otto) giocatori fuori quota, di cui però soltanto 6 (sei) nati dal 1 gennaio 2002 in poi e 2 (due) nati dal 1 gennaio 2001 in poi.
Su tali basi il G.S. di Cremona rilevava come, sulla base degli atti di gara, la reclamante avesse schierato per la partita in rilievo 1 (un) calciatore nato nell’anno 2001 e 7 (sette) calciatori nati nell’anno 2002.
Quanto sopra determinava, ad avviso del G.S., l’inosservanza delle disposizioni in materia di “fuori quota”, con conseguente applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, c. 7, C.G.S.
Nel reclamo, la A.S.D. U.S. SCANNABUESE si limita a richiamare, testualmente, altre delibere recentemente pronunciate da questa Corte d’Appello e in relazione ad altri incontri e sempre riferite al tema dell’impiego di giocatori “fuori quota”, ritenendo che, sulla base di tali precedenti, la decisione del G.S. qui in esame debba essere riformata.
Chiede quindi l’annullamento della sanzione sportiva e l’omologazione della partita con il risultato acquisito sul campo.
La Corte Sportiva d’Appello, fissata udienza per il 17.3.2022, ritualmente notificata senza che nessuno sia comparso, osserva quanto segue.
Pur trovandoci, nel caso di specie, in situazione senza dubbio assimilabile ad altre già oggetto di decisione in materia di corretta interpretazione della normativa riguardante l’utilizzo di giocatori “fuori quota”, questa Corte è impossibilitata ad affrontare nel merito il reclamo in quanto presentato ampiamente oltre i termini perentori previsti dall’art. 76 C.G.S.
Come noto, l’art. 76, comma 3, C.G.S. dispone che il reclamo avverso la decisione del G.S. debba essere presentato “entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”, termine che, in ossequio alla previsione generale dell’art. 44, comma 6, C.G.S. deve ritenersi senza dubbio perentorio (cfr. Corte Federale d’Appello, SS.UU., decisione n. 50/CFA del 12 Febbraio 2020 – “Orbene – secondo principi consolidatissimi in materia di gravami – non appare possibile dubitare circa la natura perentoria del termine per la proposizione del ricorso avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali. In tal senso depone la univoca previsione dell’art. 44, comma 6, CGS: «Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori»).
Come condivisibilmente osservato dalle SS.UU. della Corte Federale d’Appello, infatti, “tale conclusione risulta indefettibile anche in considerazione della funzione del termine in oggetto, volto a disciplinare le scansioni dell’attività processuale, rispetto alle quali è evidente che l’equilibrato contemperamento tra la esigenza di stabilità delle decisioni assunte e la ricorribilità delle medesime, si traduce nella necessità che la impugnabilità delle medesime decisioni sia assoggettata ad un regime univocamente definito, secondo fasi, tempi e modalità non liberamente gestibili ed espandibili ad opera delle parti, bensì stabilito normativamente, con un correlato sistema di preclusioni procedimentali, come effettivamente nel caso di specie, a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudicante”.
In ragione di quanto sopra, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, poiché tardivo.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DICHIARA
inammissibile il reclamo ex artt. 44, comma 6 e 76 comma 3 C.G.S. e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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