C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 31/03/2022 – Delibera – Reclamo della società S.C.D. COLICODERVIESE ASD – Camp. Allievi Reg. U17 – Gir. B GARA del 23.02.2022 – S.G. CITY NOVA F.C. / S.C.D. COLICODERVIESE A.S.D. C.U. n. 53 del CRL datato 04.03.2022

Reclamo della società  S.C.D. COLICODERVIESE ASD – Camp. Allievi Reg. U17 – Gir. B

GARA del 23.02.2022 – S.G. CITY NOVA F.C. / S.C.D. COLICODERVIESE A.S.D.

C.U. n. 53 del CRL datato 04.03.2022

La società S.c.d. Colicoderviese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardo che ha comminato l’inibizione fino al 27/04/2022 al massaggiatore Roberto Vassanelli e all’allenatore Andrea Milani, entrambi (i) per indebita presenza sul terreno di gioco durante la gara in epigrafe, (ii) per aver proferito frasi ingiuriose e volgari nei confronti del Direttore di gara, (iii) per essere rientrati sul terreno di gioco a festeggiare la vittoria della propria squadra nonostante il provvedimento di espulsione ed infine (iv) per aver aggredito con calci e pugni il Presidente della City Nova.                                                       Nel proprio reclamo, la società Colicoderviese contesta le sanzioni impartite dal giudice di prime cure e fornisce una versione differente dei fatti, allegando, a tale fine, le dichiarazioni rilasciate dai soggetti inibiti e dal sig. Niccolò Bettiga, capitano della squadra U17.

In particolare, il sig. Milani dichiara di essere “uscito dal campo di corsa” a seguito dell’espulsione ricevuta, specificando di avere attraversato il terreno di gioco considerandolo il percorso più breve per raggiungere gli spogliatoi, fuori dai quali sarebbe rimasto sino al termine dalla gara. Il Milani riferisce che, terminata la partita, per festeggiare la vittoria, sarebbe giunto nei pressi della linea laterale, ma smentisce di aver aggredito il presidente della City Nova; al contrario sostiene di aver subito, insieme al massaggiatore Vassanelli, un’aggressione fisica proprio da parte del Presidente della società ospitante.

Le dichiarazioni rilasciate dal sig. Vassanelli coincidono sostanzialmente con quanto affermato dall’allenatore della Colicoderviese. Infatti, il massaggiatore conferma di aver continuato a seguire la gara nei pressi degli spogliatoi sino al termine, quando insieme al Milani, avrebbe raggiunto la squadra per festeggiare la vittoria. Anche il Vassanelli sostiene di aver subito un’aggressione da parte di diverse persone, tra le quali riconosceva il Presidente della City Nova. Le affermazioni del sig. Bettiga non aggiungono nulla di più rispetto a quanto dichiarato dai sig.ri Milani e Vassanelli.

In conclusione, la reclamante chiede l’annullamento delle sanzioni inflitte ai propri tesserati dal G.S.

Visto il referto di gara, la Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva. Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile che tanto l’allenatore Andrea Milani, quanto il massaggiatore Roberto Vassanelli, abbiano posto in essere una condotta gravemente antisportiva (i) insultando il Direttore di gara, (ii) non ottemperando al divieto di raggiungere il campo di gioco in conseguenza dell’espulsione ricevuta ed, infine, (iii) aggredendo fisicamente il Presidente della società City Nova. D’altra parte, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto volto a contraddire il contenuto del referto arbitrale: le dichiarazioni allegate sono da considerarsi delle rappresentazioni soggettive dei fatti, prive di qualsiasi riscontro probatorio, insufficienti a confutare il referto dell’arbitro. A ben vedere, i tesserati hanno parzialmente ammesso i fatti per i quali sono stati puniti, dichiarando di aver raggiunto la squadra sino alla linea laterale del campo per festeggiare la vittoria, contravvenendo, pertanto, al provvedimento di espulsione ricevuto durante la gara.

Per le ragioni esposte, questa Corte non può che valutare le condotte dei tesserati secondo quanto risultante dal referto arbitrale acquisito e visto, l’art. 39 del C.G.S. ritiene congrua la sanzione dell’inibizione agli stessi inflitta.

La decisione del G.S. deve, pertanto, essere integralmente confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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