C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 31/03/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. SUZZARA SPORT CLUB – Campionato Promozione – Gir. D GARA del 06.03.2022 tra ASD SUZZARA SPORT CLUB – BAGNOLESE C.U. n. 54 del CRL datato 10.03.2022

Reclamo della società A.S.D. SUZZARA SPORT CLUB – Campionato Promozione - Gir. D

GARA del 06.03.2022 tra ASD SUZZARA SPORT CLUB - BAGNOLESE  

C.U. n. 54 del CRL datato 10.03.2022

La società A.S.D. SUZZARA SPORT CLUB ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato: (i) l’ammenda di € 500,00 a carico della società reclamante per offese ripetute all’arbitro durante e dopo la gara nonché per introduzione ed utilizzo di materiale pirotecnico, e (ii) la squalifica per due gare effettive del proprio giocatore Marangi Nicolò.

In particolare dagli atti ufficiali di gara risulterebbe che la tifoseria della società reclamante, oltre ad offendere ripetutamente il direttore di gara nel corso del secondo tempo ed alla fine dell’incontro, introduceva all’interno del campo da gioco materiale pirotecnico, in particolare petardi, che per tutta la durata della gara venivano lanciati dietro la tribuna, appena al di fuori della cinta muraria del centro sportivo.

Per quanto riguarda invece la squalifica del calciatore Marangi Nicolò, emergerebbe che quest’ultimo, a seguito della seconda ammonizione, oltre a rifiutarsi di uscire dal recinto di gioco, insultava ed offendeva il direttore di gara, ed anche al termine della partita reiterava insulti nei confronti dell’arbitro.

La società reclamante contesta i provvedimenti impugnati evidenziando anzitutto che i petardi sono stati lanciati e fatti esplodere non all’interno dell’impianto sportivo ma bensì all’esterno delle mura dello stadio da parte di soggetti non identificati.

Inoltre la reclamante ritiene che le offese nei confronti del direttore di gara non provenissero da tesserati della Suzzara Sport Club ma dal pubblico pagante e pertanto contesta la responsabilità societaria per comportamenti posti in essere da persone che pagano il biglietto.

Infine, relativamente alla squalifica per due gare effettive a carico di Marangi Nicolò, sottolinea che il proprio calciatore veniva espulso per somma di ammonizioni e pertanto risulta ingiustificata la squalifica per due giornate, dovendo applicarsi al caso di specie la squalifica per una sola gara.

La reclamante conclude chiedendo la riduzione della squalifica del calciatore Marangi Nicolò ad una giornata e l’annullamento dell’ammenda di € 500,00 comminata alla società.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell’art. 61 comma 1 CGS, emerge in modo chiaro ed inconfutabile sia che la tifoseria locale offendeva ripetutamente il direttore di gara durante ed al termine dell’incontro, sia che la stessa tifoseria presente sulle tribune era in possesso di materiale pirotecnico (petardi) che veniva lanciato e fatto esplodere appena al di fuori delle mura che delimitano l’impianto sportivo.

Peraltro la società reclamante non contesta i fatti ma si limita ad indicare i responsabili quali soggetti paganti il biglietto, non ben identificati e che comunque non risulterebbero propri tesserati, non fornendo, tra l’altro, alcun elemento di prova a riguardo.

Il fatto che la tifoseria presente sugli spalti abbia introdotto all’interno dell’impianto sportivo materiale pirotecnico è pertanto pienamente provato.

Il precetto di cui all’art. 25 comma 3 del CGS prevede che “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.”

Risulta comunque priva di pregio l’argomentazione della reclamante relativa al fatto che i petardi siano stati fatti esplodere all’esterno delle mura dello stadio in quanto la sola introduzione di materiale pirotecnico all’interno dell’impianto sportivo, per principi di prevenzione di fatti violenti dei sostenitori, è già fonte di responsabilità alla luce della norma sopra richiamata.

Pertanto, in virtù del combinato disposto degli artt. 25 comma 3 e 26 comma 4 del CGS, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta correttamente configurata e determinata nel quantum in misura minima.

Infine, per quanto concerne la richiesta di riduzione della squalifica di due giornate comminata al calciatore Marangi Nicolò, si rammenta che ai sensi dell’art. 137 comma 3 lett. a) del CGS non è impugnabile, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, il provvedimento disciplinare della squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni.

Visto quanto precede, il reclamo non può trovare accoglimento e pertanto la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.

Tanto premesso e osservato questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

Il reclamo inammissibile nella parte in cui viene chiesta la riduzione della squalifica di due giornate comminata al calciatore Marangi Nicolò,

RIGETTA

la restante parte del reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa se versata,

CONFERMA

integralmente la decisione del G.S.

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