C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 31/03/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. CERIANO LAGHETTO – Camp. Allievi Prov. U16 Gir. D GARA del 6.3.2022 – A.S.D. CERIANO LAGHETTO – A.S.D. S.C. UNITED C.U. n. 32 della Delegazione Distrettuale di Legnano datato 10.3.2022

Reclamo della società A.S.D. CERIANO LAGHETTO – Camp. Allievi Prov. U16  Gir. D

GARA del 6.3.2022 – A.S.D. CERIANO LAGHETTO – A.S.D. S.C. UNITED   

C.U. n. 32 della Delegazione Distrettuale di Legnano datato 10.3.2022 

La società A.S.D. CERIANO LAGHETTO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Delegazione Distrettuale di Legnano che ha comminato:

la squalifica sino al 1.3.2023 al proprio calciatore Andrea Carnelli per avere, al termine della gara, rivolto un’espressione irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, che ne decretava l’espulsione; nonché per avere, al termine della gara, dapprima impedito di proseguire il percorso verso gli spogliatoi ed in tale frangente avere colpito il Direttore di gara con plurime testate; e successivamente per avere rivolto ingiurie e gravi minacce allo stesso Arbitro;

la squalifica fino al 4.5.2022 ai propri calciatori Fabio Maugeri e Hossam Nafi per avere rivolto ingiurie e gravi minacce all’Arbitro al termine della gara reiterando tale comportamento anche all’esterno dell’impianto sportivo;

l’inibizione a svolgere attività sino al 4.5.2022 al proprio dirigente Sig. Antonello Porro per avere fatto accesso allo spogliatoio dell’Arbitro pur non essendo inserito nella distinta delle persone ammesse all’interno del recinto di gioco ed avere quindi richiesto al Direttore di gara di non fare menzione nel proprio referto dell’accaduto che riguardava i predetti calciatori.

Nel proprio reclamo la Società Ceriano Laghetto contesta la descrizione dei fatti come desumibile dal referto di gara, evidenziando che:

il calciatore Andrea Carnelli, capitano della squadra, si sarebbe limitato a cercare di fermare l’Arbitro per richiedergli spiegazioni circa la immediatamente precedente espulsione dei due suoi compagni, ma non avrebbe mai mantenuto un comportamento ingiurioso o minaccioso;

le frasi dal significato minaccioso attribuite al calciatore Hossam Nafi sarebbero frutto di un malinteso, in quanto egli si sarebbe limitato a salutare l’Arbitro rappresentandogli che si sarebbero visti il giorno successivo, in quanto entrambi frequentano la medesima scuola;

il calciatore Fabio Maugeri nemmeno avrebbe mai rivolto la parola all’Arbitro;

il dirigente Antonello Porro, sebbene entrato nello spogliatoio dell’Arbitro senza titolo in quanto non inserito nella distinta delle persone ammesse all’interno del recinto riservato, non avrebbe in alcun modo richiesto di omettere alcunchè, ma si sarebbe limitato a richiedere spiegazioni in modo pacifico.

Tutto quanto accaduto sarebbe “imputabile alla giovane età del Direttore di gara, coetaneo dei giocatori”.

Chiede quindi la reclamante che tutte le anzidette sanzioni sportive vengano annullate o comunque ridotte “in misura equamente riportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”.

Esaminati gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

OSSERVA

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emergono in modo chiaro ed inconfutabile le condotte mantenute dai tesserati della Società Ceriano Laghetto che hanno determinato il Giudice Sportivo ad adottare le sanzioni oggetto di reclamo: e ciò tanto con riferimento alle ingiurie e minacce rivolte nei confronti dell’Arbitro da parte dei calciatori, quanto con riferimento al grave contatto fisico, arrecante dolore, perpetrato dal capitano della squadra nei confronti dell’Arbitro. Quanto all’accesso del dirigente, non inserito in distinta, nello spogliatoio dell’Arbitro, il fatto in sé viene confermato nello stesso reclamo, ove ci si limita a contraddire quanto riferito nel referto arbitrale a proposito del contenuto del colloquio intercorso tra il dirigente ed il Direttore di gara.

Orbene, in disparte al valore di prova privilegiata del referto arbitrale, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddirne il contenuto, con ogni conseguenza procedimentale in ordine alla conclusione demandata al giudizio di questa Corte.

Mentre si osserva che pare persino insostenibile la negazione della richiesta rivolta all’Arbitro da parte del dirigente abusivamente entrato negli spogliatoi, atteso che non si dà contezza della presenza di alcuna altra persona in quel frangente -e comunque già la sola presenza nell’area riservata costituisce violazione disciplinarmente rilevante-, ritiene questa Corte di dover fermamente dissentire dall’assunto secondo cui “l’accaduto” (quindi qualcosa è “accaduto”) sarebbe da ascrivere alla “giovane età del Direttore di gara”.

Qualunque gesto di violenza nei confronti dell’Arbitro -ed a maggior ragione di un giovanissimo Direttore di gara di quindici anni- non può trovare alcuna giustificazione, ed appare assolutamente non condivisibile la pretesa di attenuarne le responsabilità in conseguenza di una asserita, e peraltro indimostrata, incapacità del giovane Arbitro di “gestire” la situazione.

Quanto dunque alla invocata esigenza di rapportare equamente le sanzioni alla “effettiva gravità dei fatti in esame”, ribadendo come proprio questo aspetto non possa essere minimizzato, si richiama la previsione di cui all’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

Invero, il primo comma della norma testè menzionata definisce “condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”.

Il successivo comma 2 della norma in esame prevede, per tale fattispecie, la sanzione minima di un anno di squalifica.

Deve dunque prendersi atto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Andrea Carnelli si attesta persino -seppur di qualche giorno- al di sotto del minimo edittale previsto dalla norma e non è dunque suscettibile di ulteriore riduzione; né, per le anzidette ragioni, appaiono meritevoli di riduzione le sanzioni inflitte ai rimanenti tesserati della Società Ceriano Laghetto, che, in relazione alla “effettiva gravità dei fatti in esame” appaiono persino fin troppo blande.

Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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