C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 31/03/2022 – Delibera – Reclamo della società ROZZANO CALCIO SRL S.S.D. – Camp. Allievi Prov. U16 Gir. E GARA del 23.2.2022 – ROZZANO CALCIO SRL S.S.D. – FORZA E CORAGGIO SGM C.U. n. 30 della Delegazione Provinciale di Milano – datato 4.3.2022

Reclamo della società ROZZANO CALCIO SRL S.S.D. – Camp. Allievi Prov. U16  Gir. E

GARA del 23.2.2022 – ROZZANO CALCIO SRL S.S.D. – FORZA E CORAGGIO SGM   

C.U. n. 30 della Delegazione Provinciale di Milano – datato 4.3.2022

La società ROZZANO CALCIO SRL S.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Milano che, respingendo il reclamo proposto dalla stessa Società, ha omologato il risultato della gara in epigrafe con il risultato conseguito sul campo di 2 reti a 2.

Nel proprio reclamo la Società Rozzano Calcio sostiene che l’Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico in quanto, dopo avere notificato il provvedimento di espulsione al calciatore n. 3 della squadra Forza e Coraggio, Sig. Lorenzo Longini, ne avrebbe consentito la sostituzione con il calciatore di riserva n. 13, Sig. Davide Iskra.  Evidenzia infatti che il Direttore di gara avrebbe mostrato due volte il cartellino rosso, una prima volta all’indirizzo del calciatore n.3 della squadra Forza e Coraggio, ed una seconda volta esibendolo al dirigente della società medesima Sig. Stefano Bonizzoni, decretandone l’espulsione.

Evidentemente, la non consentita sostituzione di un calciatore espulso determinerebbe l’errore tecnico in forza del quale la reclamante richiede che, previa non omologazione del risultato, sia disposta la ripetizione dell’incontro.

Esaminati gli atti, ascoltato il Sig. Mauro Garoli, delegato dal Presidente della Società reclamante, nel corso della riunione del 24.3.2022, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

OSSERVA

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile che l’Arbitro ebbe a decretare la sola espulsione del dirigente della Società Forza e Coraggio, e non anche quella del calciatore n. 3 Sig. Lorenzo Longini.

La circostanza è dettagliatamente descritta nel referto di gara, in cui l’Arbitro precisa -e ciò ovviamente prima che l’odierna reclamante proponesse la sua riserva al Giudice Sportivo- di avere sì mostrato due volte il cartellino rosso, ma sempre e soltanto all’indirizzo del dirigente Stefano Bonizzoni.

Nel supplemento di rapporto acquisito agli atti l’Arbitro conferma ulteriormente il fatto, così come descritto nel rapporto di gara.

Peraltro, a fugare ogni possibilità di equivoco, depone il fatto, così come precisato dallo stesso Rappresentante della Società reclamante nel corso della sua audizione, che proprio  in concomitanza con la procedura di sostituzione eseguita dalla squadra Forza e Coraggio i dirigenti della Rozzano Calcio segnalarono all’Arbitro che questa non avrebbe potuto essere effettuata, a cagione della decretata espulsione del calciatore Longini (n. 3 Forza e Coraggio), ricevendo risposta dal Direttore di gara che tale provvedimento espulsivo non era mai stato adottato e che semplicemente era stato rammostrato due volte il cartellino rosso al dirigente Forza e Coraggio Sig. Stefano Bonizzoni.

Conseguentemente, manca il presupposto per ritenere che l’Arbitro sia incorso in errore tecnico consentendo la sostituzione del calciatore n. 3 della squadra Forza e Coraggio con il calciatore di riserva n. 13.

In considerazione di quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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