C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 07/04/2022 – Delibera – Reclamo della Società U.S.D. CALCENSE – Campionato Terza Categoria – Gir. D GARA del 13.03.2022 – Mario Zanconti – USD Calcense C.U. n. 33 datato 17.03.2022 della Delegazione Provinciale di Bergamo

Reclamo della Società U.S.D. CALCENSE -  Campionato Terza Categoria  – Gir. D

GARA del 13.03.2022 – Mario Zanconti – USD Calcense

C.U. n. 33 datato 17.03.2022 della Delegazione Provinciale di Bergamo

La società U.S.D. CALCENSE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui veniva disposta la squalifica a tempo, fino alla data del 15.04.2022, dell’allenatore Vertua Mauro il quale, nel corso della gara del 13.03.2022 tra Mario Zanconti e la reclamante, veniva espulso per aver rivolto reiterate proteste nei confronti dell’Ufficiale di gara, tacciandolo di incapacità.

Nel proprio Reclamo, USD Calcense, chiedeva la riduzione della squalifica del sig. Vertua Mauro, in quanto il provvedimento dell’espulsione sarebbe conseguito ad una doppia ammonizione e non ad un’espulsione diretta. La reclamante sottolineava infatti come dal cd rapportino di fine gara – che allegava al reclamo - emergesse la circostanza che l’Arbitro avesse dapprima indicato una doppia ammonizione e poi successivamente corretto il medesimo documento, che risulterebbe infatti “parzialmente pasticciato”, indicando di aver assunto il provvedimento dell’espulsione diretta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Preliminarmente, occorre considerare che le squalifiche dei tesserati, ai sensi dell’art. 21 CGS, iniziano a dispiegare i propri effetti a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione.

L’art. 137 del CGS dispone inoltre che non sono impugnabili i provvedimenti di squalifica dei tecnici di durata inferiore ad un mese.

Posto quanto sopra, il Giudice Sportivo ha irrogato un provvedimento di squalifica del sig. Vertua Mauro fino al 15.04.2022, i cui effetti hanno iniziato a decorrere dalla data del 18.03.2022.

Ne consegue che la squalifica del tecnico Vertua Mauro ha durata inferiore al mese (nello specifico 29 giorni).

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

Inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa versata.

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