C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 07/04/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. ZIBIDO SAN GIACOMO – Camp. Juniores Prov. U.19 – Gir. A GARA del 5.2.2022 – A.S.D. ACCADEMIA MILANESE – A.S.D. ZIBIDO SAN GIACOMO C.U. n. 32 datato 17.03.2022 della Delegazione Provinciale di Milano
Reclamo della società A.S.D. ZIBIDO SAN GIACOMO – Camp. Juniores Prov. U.19 – Gir. A
GARA del 5.2.2022 – A.S.D. ACCADEMIA MILANESE – A.S.D. ZIBIDO SAN GIACOMO
C.U. n. 32 datato 17.03.2022 della Delegazione Provinciale di Milano
La società A.S.D. ZIBIDO SAN GIACOMO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Milano che ha respinto il ricorso proposto dalla medesima società finalizzato alla non omologazione del risultato conseguito sul campo (1 a 0 in favore della Accademia Milanese) e per ottenere l’irrogazione della sanzione sportiva in danno della squadra avversaria della sconfitta a tavolino con il risultato di 0 a 3.
Sostiene la reclamante che la A.S.D. Accademia Milanese avrebbe, nella gara in epigrafe, contravvenuto alla disposizione (cfr. C.U. 27.8.21 n. 9 CRL) che regola dei c.d. “fuori quota” alle gare della categoria Under 19, avendo schierato sette giocatori nati nel 2002 in luogo di quello che ritiene essere il massimo consentito, ossia sei.
Tanto il preavviso di reclamo che il reclamo stesso sono stati tempestivamente proposti e notificati alla controinteressata A.S.D. Accademia Milanese.
Quest’ultima ha resistito con memoria, richiamando precedenti specifici di questa Corte.
La reclamante ha depositato nei termini ulteriore memoria allegando provvedimenti di Giudici Sportivi delle Delegazioni di Bergamo, Monza e Legnano che, nei mesi di ottobre e novembre 2021, decisero fattispecie analoghe nel senso propugnato dalla A.S.D. Zibido San Giacomo.
Chiede quindi la riforma della decisione del Giudice Sportivo e l’irrogazione della sconfitta a tavolino con il risultato di 0 a 3 per la Accademia Milanese.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,
OSSERVA
Pur prendendosi atto dei precedenti costituiti dalle decisioni dei Giudici Sportivi richiamate dalla reclamante, deve considerarsi come queste siano intervenute in data anteriore alle decisioni assunte da questa Corte in fattispecie analoghe, e pubblicate sul Comunicato Ufficiale CRL n. 47 del 11.2.2022.
Dalle ragioni che hanno condotto a quelle decisioni, e dal percorso logico motivazionale che le ha suffragate, non si ravvisa ragione di discostarsi.
Infatti, non condividendosi la lettura che la reclamante ne fa, occorre svolgere un’operazione interpretativa della pur non felice formulazione della disposizione che si assume violata, secondo i canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale: primo fra tutti quello del significato letterale delle parole seguito da quello che pertiene alla intenzione del legislatore.
La disposizione in esame, testualmente richiamata nella premessa (rinvenibile nel C.U. n. 9 del 27.8.2021 del Comitato Regionale Lombardia, pag. 252) regola la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato Juniores Under 19, per il quale la regola è che vi possano prendere parte giocatori nati successivamente al 1 gennaio 2003. L’eccezione a questa disposizione generale è quella anzidetta: otto “fuori quota” in totale, di cui sei al massimo nati dopo il 1.1.2002 e due al massimo nati dopo il 1.1.2001.
Nel caso oggetto d’esame, è pacifico che vennero impiegati dalla Società A.S.D. Accademia Milanese sette calciatori nati nel 2002.
Se dunque secondo il criterio d’interpretazione letterale non può che convenirsi con la resistente -ed in coerenza con le decisioni già adottate da questa Corte- che un soggetto che sia nato nell’anno 2002 è necessariamente nato (anche) dopo il 1 gennaio 2001, ciò che conforta la soluzione cui si perviene è il criterio ermeneutico relativo alla finalità che la disposizione intende perseguire.
Posto appunto che il Campionato Juniores Under 19 è, di regola, riservato a ragazzi nati a far data dall’inizio dell’anno 2003, la facoltà di inserimento dei c.d. “fuori quota” intende limitare la forma di vantaggio di cui una squadra potrebbe venire a fruire, se non sussistesse un limite per l’impiego di giocatori che, in quanto più grandi, avrebbero un potenziale fisico-atletico maggiormente sviluppato.
Di qui la limitazione al numero massimo di “fuori quota” (otto), stabilendosi il limite ulteriore di sei per quelli nati nel 2002 e di due per quelli nati “dal 1 Gennaio 2001”.
Appare dunque più rispondente alla finalità della norma una lettura che pervenga alla conclusione che lo schieramento degli otto “fuori quota” -indubbiamente consentiti come numero massimo- ove anche tutti nati nel 2002 (o, come nel caso in esame, sette nel 2002) importi semmai una sorta di abdicazione ad un vantaggio di cui la Società avrebbe potuto legittimamente fruire se avesse optato per l’impiego di sei giocatori nati nel 2002 e due nel 2001.
In conclusione, non apparendo logica una differente interpretazione della disposizione in rassegna, questa Corte Sportiva d’Appello ritiene che la Società nei cui confronti il reclamo è diretto non sia incorsa nella violazione che la reclamante le addebita; con la conseguenza che il reclamo proposto dalla A.S.D. Zibido San Giacomo non può trovare accoglimento.
In considerazione di quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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