C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 14/04/2022 – Delibera – Reclamo della Società A.S.D. 1908 CORSICO RD – Camp. Terza Cat. – Gir. A GARA del 20.03.2022 – A.S.D. 1908 Corsico RD – A.S.D. Travaglia C.U. n. 33 datato 25.03.2022 della Delegazione Provinciale di Milano
Reclamo della Società A.S.D. 1908 CORSICO RD – Camp. Terza Cat. – Gir. A
GARA del 20.03.2022 – A.S.D. 1908 Corsico RD – A.S.D. Travaglia
C.U. n. 33 datato 25.03.2022 della Delegazione Provinciale di Milano
La società A.S.D. 1908 CORSICO RD proponeva reclamo avverso la decisione del G.S. della Delegazione Provinciale di Milano, che comminava la squalifica sino al 30.04.2022 al proprio allenatore, Adinolfi Andrea, il quale, durante la gara, a seguito di un fallo subito da un proprio giocatore, entrava in campo e metteva le mani al collo di un giocatore avversario.
Nel proprio reclamo la Società 1908 Corsico RD riferisce che nel corso della gara un giocatore avversario avrebbe dato una testata al volto di un proprio giocare, così – per evitare reazioni impulsive – l’allenatore Adinolfi scattava in campo prendendo il giocatore avversario al collo, non con intento lesivo ma semplicemente per allontanarlo.
Nel proprio ricorso, la società reclamante richiede dunque la riduzione della sanzione inflitta al proprio allenatore, Adinolfi Andrea, in quanto ritenuta ingiusta ed imparziale, riducendola a sole due giornate e quindi sino al 03.04.2022.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,
OSSERVA
Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), così come dalla ricostruzione contenuta nel ricorso della Società 1908 Corsico RD, emerge in modo chiaro ed inconfutabile che l’allenatore della reclamante, Adinolfi Andrea, nel corso della gara, dopo un fallo subito da un proprio giocatore, scattava in campo e prendeva per il collo il giocatore avversario.
Risulta, quindi, evidente che, a prescindere dal valore di prova privilegiata del referto arbitrale, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddirne il contenuto, che anzi viene nella sostanza confermato sia dalla stessa reclamante che dall’integrazione del referto arbitrale inviato in data 03.04.2022.
Il direttore di gara specifica, infatti, che l’allenatore Adinolfi si recava sul terreno di gioco prendendo per il collo il giocatore avversario Vizzitelli Roberto, espulso un istante prima per fallo di reazione violento. Adinolfi veniva poi fermato da altri giocatori della sua stessa squadra e chiedeva, poi, umilmente scusa per l’accaduto.
Se dunque nemmeno il reclamo pone in dubbio la consumazione del gesto da parte dell’allenatore Adinolfi Andrea, non può certo condividersi l’assunto proteso a minimizzare tale condotta in quanto finalizzata ad evitare reazioni impulsive dei giocatori e, comunque, senza intento lesivo.
L’atto violento, consumato nei confronti di chicchessia, non può trovare alcuna giustificazione nell’ambito sportivo.
Nello specifico la condotta gravemente antisportiva dell’allenatore Adinolfi si attesta ad essere disciplinata nell’art. 39 CGS, laddove precisa che ai tecnici responsabili di tali condotte vada inflitta la sanzione minima di due giornate o a tempo determinato.
Pertanto la sanzione sino al 30.04.2022 comminata ad Adinolfi Andrea si attesta nei termini previsti dal CGS.
Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento.
Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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