C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 14/04/2022 – Delibera – Reclamo della Società G.S. AURORA SAN FRANCESCO A.S.D. – Camp. U.19 Reg. – Gir. B – GARA del 19.03.2022 – Arcadia Dolzago – Aurora San Francesco C.U. n. 57 del CRL del 25.03.2022

Reclamo della Società G.S. AURORA SAN FRANCESCO A.S.D. – Camp. U.19 Reg. – Gir. B - GARA del 19.03.2022 – Arcadia Dolzago – Aurora San Francesco

C.U. n. 57 del CRL del 25.03.2022

La società G.S. Aurora S. Francesco A.S.D.  ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui veniva disposta la squalifica sino al 20.04.2022 del calciatore Milani Luca in quanto a fine gara era venuto a diverbio con l’allenatore avversario offendendolo e scambiando con lo stesso delle spinte.

Nel proprio reclamo, la società Aurora San Francesco, faceva solo presente che sul referto dell’arbitro non vi era alcuna espulsione nei confronti del calciatore Milani Luca e che pertanto si chiedevano dei chiarimenti in merito.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Nel reclamo della società Aurora San Francesco non si entra minimamente nelle dinamiche del comportamento tenuto dal Signor MILANI Luca, non si argomenta alcuna tesi giustificativa a favore del calciatore al fine di ridurre e/o annullare la sanzione e soprattutto non viene neppure richiesto alcun provvedimento di riduzione e/o annullamento della sanzione stessa.

Si fa presente comunque che nel supplemento del referto arbitrale il direttore di gara riporta in maniera chiara e dettagliata il comportamento offensivo e scorretto tenuto a fine gara dal calciatore MILANI Luca nei confronti dell’allenatore avversario.

 Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

Il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa versata.

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