C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 14/04/2022 – Delibera – Reclamo della società A.C.D. CORNAREDESE 1960 – Campionato Terza Categoria – Gir. B GARA del 20.03.2022 – Accademia Bustese – Cornaredese 1960 C.U. n. 34 datato 25.03.2022 della Delegazione Distrettuale di Legnano

Reclamo della società A.C.D. CORNAREDESE 1960 - Campionato Terza Categoria – Gir. B

GARA del 20.03.2022 – Accademia Bustese – Cornaredese 1960

C.U. n. 34 datato 25.03.2022 della Delegazione Distrettuale di Legnano

La società A.C.D. CORNAREDESE 1960 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui veniva disposta la sanzione dell’esclusione dal campionato di Terza Categoria, Girone B, nonché della sanzione dell’ammenda nella misura di € 2.000,00 ai sensi dell’art. 53, comma 8 delle NOIF sulla base della circostanza secondo cui, per la seconda volta, Cornaredese 1960 aveva rinunciato alla disputa di una gara.

La reclamante motivava la rinuncia alla disputa della gara indicando di avere 38 atleti tesserati. Nello specifico, Cornaredese 1960 indicava nel reclamo che dei predetti 38 calciatori, 8 avevano espresso la volontà di non prendere più parte all’attività sportiva, 5 sono asseritamente infortunati di lungo corso e 2 allo stato praticano un altro sport. Evidenziava inoltre di aver tesserato ulteriori 5 calciatori. La reclamante indicava infine di aver avuto a disposizione per la gara del 20.03.2022 n. 7 calciatori.

In ragione di quanto sopra, Cornaredese 1960 chiedeva dunque una rivalutazione della propria posizione e l’annullamento delle sanzioni inflitte per la rinuncia alla disputa delle gare del 13.03.2022 (Cornaredese 1960 – Oratorio San Gaetano) e del 20.03.2022 (Accademia Bustese – Cornaredese 1960).

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, non può che rilevare che ciascuna domanda proposta con riferimento alla gara del 13.03.2022 – le cui sanzioni sono state irrogate con il C.U. n. 33 del 17.03.2022 - deve ritenersi inammissibile, essendo i termini all’uopo previsti per presentare il reclamo già ampiamente spirati. Rilevato tuttavia che il reclamo, per quanto attiene ai provvedimenti irrogati dal G.S. e pubblicati sul C.U. n. 34 della Delegazione Distrettuale di Legnano del 25.03.2022, è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

In primo luogo si ritiene opportuno porre l’attenzione sulla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, secondo cui “nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l’una o l’altra squadra dispone di meno di sette calciatori”. Per indicazione pervenuta dalla stessa reclamante, il cui Presidente afferma nel reclamo di essersi “ritrovato con 7 giocatori disponibili a giocare” appare evidente che Ella avesse a disposizione quanto meno il numero minimo di calciatori per poter consentire l’inizio della gara.

Posto quanto sopra e posto che, conseguentemente, comunque e in ogni caso non ne sarebbero ricorsi i presupposti, Cornaredese 1960 non ha, neppure in sede di reclamo, prodotto alcuna documentazione idonea a provare l’intervento di cause di forza maggiore.

Già in precedenza la Società era stata sanzionata per aver rinunciato alla disputa di una gara (nello specifico quella del 13.03.2022) e pertanto non può che condividersi l’applicazione operata dal G.S.  dell’art. 53, commi 3 e 5 delle NOIF nella parte in cui prevede l’esclusione della Società che rinuncia alla disputa di due gare.

Orbene, l’art. 53 co. 8 delle NOIF prevede altresì che “Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia”. Tale norma prevede dunque una sanzione nel massimo edittale pari alla moltiplicazione per dieci dell’ammontare della ammenda prevista per la singola rinuncia. Nella fattispecie, il G.S. ha ritenuto di applicare nel massimo la predetta sanzione, irrogando un’ammenda dell’importo di € 2.000,00. L’ammontare della predetta sanzione, in ragione in particolare del momento in cui si sono verificate le circostanze che hanno condotto il G.S. ad irrogare il provvedimento dell’esclusione, ovverossia a poche giornate dal termine del campionato, appare incongrua e sproporzionata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

Inammissibile il reclamo per quanto attiene alle domande relative all’annullamento delle sanzioni irrogate dal G.S. con C.U. n. 33 del 17.03.2022 e relative alla gara non disputata fra Cornaredese 1960 e Oratorio San Gaetano

ACCOGLIE PARZIALMENTE

Il reclamo proposto da Cornaredese 1960 e conseguentemente:

a) conferma la sanzione dell’esclusione dal Campionato di Terza Categoria, Girone B;

b) conferma la rimodulazione della classifica formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società esclusa;

c) dispone la riduzione della sanzione dell’ammenda nella misura di € 600,00;

d) dispone la restituzione della tassa se versata.

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