C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 21/04/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. ALTO GARDA – Coppa Brescia U15 – Gir. OF GARA del 17.03.2022 tra A.S.D. VIRTUS AURORA TRAVAGLIATO – A.S.D. ALTO GARDA C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 01.04.2022

Reclamo della società A.S.D. ALTO GARDA – Coppa Brescia U15 – Gir. OF

GARA del 17.03.2022 tra A.S.D. VIRTUS AURORA TRAVAGLIATO – A.S.D. ALTO GARDA

C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 01.04.2022

La società A.S.D. ALTO GARDA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Brescia, che ha comminato la squalifica per quattro mesi fino al 17/07/2022 al giocatore Pasini Giacomo per avere rivolto al direttore di gara insulti di carattere omofobo, oltre ad aver proferito espressioni blasfeme.

La società Alto Garda, dopo aver fatto una premessa sul contesto agonistico in cui si è verificato l’episodio sanzionato dal G.S., spiega le ragioni del proprio reclamo in cinque punti, che qui si sintetizzano: (1) la frase sarebbe stata pronunciata in un clima acceso e nervoso e non in maniera eclatante; (2) la frase non avrebbe avuto intenti omofobi, ma offensivi; (3) il giocatore si sarebbe limitato a pronunciare un’esclamazione senza proferire altre parole, allontanandosi dal campo a testa bassa; (4) la squalifica di quattro mesi, seppur condivisa, utile ed esemplare, non favorirebbe l’intento educativo della stessa punizione; (5) il giocatore si sarebbe più volte scusato per l’accaduto.

La società reclamante, pur condannando quanto proferito dal proprio giocatore, conclude chiedendo una riduzione della sanzione

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Dal referto arbitrale, che si ricorda essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge con chiarezza l’espressione, che si ritiene inopportuno ripetere, pronunciata dal sig. Pasini nei confronti del direttore di gara. Trattasi di un’espressione che non lascia dubbi interpretativi e che è senz’altro da qualificare come omofoba e discriminatoria.

D’altra parte, la società Alto Garda, nel proprio reclamo, non smentisce quanto riportato dall’arbitro nel referto di gara.

Accertato ciò, non è intenzione di questa Corte soffermarsi sui tentativi esposti dalla società reclamante di giustificare il comportamento assunto dal Pasini nei confronti del direttore di gara: nel mondo dello sport, come in qualsiasi altro contesto sociale, tali espressioni non possono infatti trovare spazio e giustificazione alcuna.  

In siffatte fattispecie, come quella che questo Collegio è chiamato a giudicare, l’applicazione di una qualsiasi attenuante rischierebbe di sembrare una tolleranza da parte di chi invece è chiamato a sanzionare in maniera ferma i comportamenti discriminatori, così come impone in ambito federale il Codice di Giustizia Sportiva.

In merito, infine, alle espressioni blasfeme pronunciate dal sig. Pasini, non essendo note alla Corte le parole puntuali pronunciate dal giocatore, si ritiene che la sanzione debba essere limitata all’espressione discriminatoria rivolta al direttore di gara.

Nonostante ciò, per tutte le ragioni esposte, si ritiene comunque congrua e conforme all’art. 28 del CGS la squalifica di quattro mesi inflitta al sig. Pasini. 

La decisione del G.S. deve, pertanto, essere integralmente confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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