C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 21/04/2022 – Delibera – Reclamo della società U.S. SANMARTINESE – Camp. 2^ Categoria – Gir. L GARA del 20.3.2022 – U.S. SANMARTINESE – A.S.D. PERSICO DOSIMO C.U. n. 37 della Delegazione Provinciale di Lodi datato 24.03.2022

Reclamo della società U.S. SANMARTINESE – Camp. 2^ Categoria – Gir. L

GARA del 20.3.2022  - U.S. SANMARTINESE – A.S.D. PERSICO DOSIMO

C.U. n. 37 della Delegazione Provinciale di Lodi datato 24.03.2022

 

La società U.S. SANMARTINESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Lodi che ha comminato i seguenti provvedimenti disciplinari:

l’ammenda di Euro 100,00 (cento/00) alla società;

l’inibizione a svolgere attività sino al 30.6.2022 al dirigente Luigi Sabbioni;

la squalifica sino al 25.4.2022 al giocatore Fabio Giuli;

la squalifica sino al 25.5.2022 al giocatore Nicola Avella.

Nel proprio reclamo la Società contesta integralmente la ricostruzione dei fatti come riferita dall’Arbitro nel rapporto di gara, in particolare adducendo che il Direttore di gara si sarebbe volontariamente trattenuto sul terreno di gioco al termine della gara, quasi in atteggiamento di sfida e precisando che il Dirigente Sabbioni Luigi, a cui viene addebitato tra l’altro di avere rifiutato all’Arbitro la sollecita consegna delle chiavi dello spogliatoio, non sarebbe la persona a cui erano state consegnate ad inizio gara.

Si addebitano quindi al Direttore di gara atteggiamenti non consoni, che avrebbero, essi sì, aumentato la tensione già esistente, esasperatasi anche in relazione alla sconfitta della squadra di casa maturata in seguito ad una rete subita nei minuti di recupero, e contestata nella sua regolarità.

Non vengono formulate richieste specifiche con riferimento alle singole sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, ma il complesso dell’atto di reclamo è inequivocabilmente diretto a sollecitarne un integrale riesame da parte di questa Corte.

Il Collegio ha quindi provveduto a convocare personalmente l’Arbitro della gara perché chiarisse dettagliatamente la dinamica di tutti gli avvenimenti riferiti.

Successivamente, nel corso della riunione di questa Corte del 14 aprile 2022, sono comparsi il Presidente e il Direttore sportivo della U.S. Sanmartinese, nonché il calciatore Nicola Avella, tesserato per la medesima.

Tutti i presenti si riportavano al contenuto del reclamo; il calciatore Nicola Avella, in particolare, negava di avere strattonato l’Arbitro, così come di avergli impedito di fuoriuscire dal terreno di gioco al termine dell’incontro, ammettendo invece di avergli appoggiato le mani sulle spalle; quanto al successivo colloquio intercorso con il Direttore di gara in prossimità del parcheggio delle auto, riferiva di essersi limitato a chiedergli spiegazioni sui provvedimenti disciplinari adottati.

Ciò premesso e ritenuto, questa Corte

OSSERVA

Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 61 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata nell’ambito della giustizia sportiva, con la conseguenza che, in mancanza di prova indiscutibilmente contraria, i Giudici Sportivi, tanto di primo grado come di appello, sono tenuti a fondare la propria decisione sulla base delle risultanze emergenti dall’anzidetto documento ufficiale.

Fatta questa premessa, occorre analizzare singolarmente le singole posizioni, con riferimento agli addebiti che hanno fondato la decisione del Giudice Sportivo, oggetto di gravame.

  1. LA SQUALIFICA SINO AL 25.4.2022 INFLITTA AL CALCIATORE FABIO GIULI

Dal rapporto di gara emerge che il calciatore Fabio Giuli, giocatore di riserva della Sanmartinese, immediatamente dopo la rete subita dalla propria squadra nei minuti di recupero, faceva ingresso nel terreno di gioco cercando di aggredire l’Arbitro, insultandolo e minacciandolo gravemente, non riuscendo a portare a termine l’aggressione fisica unicamente perché trattenuto da altri atleti partecipanti alla gara.

In disparte alla già rammentata valenza di prova privilegiata che l’ordinamento sportivo riconosce al referto arbitrale, il reclamo in esame non si perita neppure di negare l’episodio, attribuendo lo stato di irritazione e nervosismo del giocatore a pretesi atteggiamenti non adeguati dell’Arbitro.

Premesso che di questi ultimi non risulta prova alcuna, in ogni caso anche un comportamento in ipotesi censurabile da parte di chicchessia dei partecipanti all’incontro, e quindi anche dell’Arbitro, non può mai giustificare l’utilizzo delle gravi espressioni ingiuriose e minacciose, e men che meno un tentativo di aggressione fisica.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare quindi del tutto proporzionata all’occorso e non vi è ragione alcuna per modificarla.

  1. L’INIBIZIONE SINO AL 30.6.2022 INFLITTA AL DIRIGENTE LUIGI SABBIONI

Il reclamo, così come le dichiarazioni rese nel corso della comparizione del massimo Dirigente societario avanti a questa Corte, si incentra sulla circostanza che non fosse il Sig. Luigi Sabbioni la persona a cui erano state consegnate le chiavi dello spogliatoio da parte dell’Arbitro.

In verità, la circostanza appare di scarso momento.

Infatti il provvedimento sanzionatorio adottato dal Giudice Sportivo -evidentemente sulla base di quanto riportato nella relazione ufficiale a firma dell’Arbitro- ascrive al Dirigente Sabbioni non soltanto il diniego alla consegna delle chiavi dello spogliatoio del Direttore di gara, ma anche di averlo “pesantemente insultato”, cercando altresì di sferrargli un pugno, senza riuscire nell’intento perché impedito da un altro tesserato.

Anche con riferimento allo specifico frangente il reclamo proposto dalla Società non apporta alcun elemento atto a contrastare la ricostruzione del fatto e delle condotte ascritte al tesserato così come risultanti dagli atti ufficiali.

Anche in questo caso pertanto, ed in relazione alla gravità degli addebiti, la sanzione inflitta al Giudice Sportivo appare adeguata. 

  1. LA SQUALIFICA SINO AL 25.6.2022 INFLITTA AL CALCIATORE NICOLA AVELLA

La sanzione inflitta al calciatore Nicola Avella è motivata da: a) avere insultato e minacciato il Direttore di gara; b) averlo strattonato bruscamente; c) essersi rifiutato di abbandonare il terreno di gioco nonostante l’espulsione; d) avere assestato alcune spinte all’Arbitro per impedirgli di fuoriuscire dal terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi; e) avere inseguito l’Arbitro fuori dal campo sportivo; f) avere reiterato condotte irriguardose nei confronti del Direttore di gara, indirizzandogli “messaggi” (il plurale compare nella decisione gravata) mediante social media.

Quanto al comportamento del calciatore mantenuto nell’immediatezza della rete subita dalla sua squadra, va certamente ritenuta sussistente la condotta che si riferisce ad ingiurie ed all’uso di espressioni gravemente irriguardose, mentre né nel rapporto arbitrale né nella deposizione resa dall’Arbitro personalmente a questa Corte può ravvisarsi la pronuncia di qualsivoglia minaccia.

Quanto agli “strattoni” che sarebbero stati consumati in danno della persona dell’Arbitro, il calciatore non nega di avere poggiato le proprie mani sulle spalle del Direttore di gara, in un gesto di sconforto per la rete subita e fors’anche di protesta per non condividere la decisione arbitrale.

Appare dunque più che plausibile che si sia trattato di un gesto gravemente irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, con contatto fisico (cfr. art. 36 comma 1 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva FIGC) piuttosto che di un atto prodromico ad una violenza; che comunque è pacifico che non si sia consumata; né dall’Arbitro è mai stata rappresentata anche solo l’intenzionalità di praticarla (a differenza, si noti, dagli altri tesserati ai quali il Direttore di gara attribuisce indubitabilmente intenzioni violente).

La medesima osservazione deve svolgersi anche per ciò che concerne il ritenuto impedimento fisico volto ad ostacolare la fuoriuscita dell’Arbitro dal recinto di gioco: anche in questo caso la condotta pare più verosimilmente ascrivibile ad un intento di prosecuzione della veemente protesta in cui il calciatore si era già prodotto.

Neppure può dirsi provato che il calciatore abbia intenzionalmente “seguito” l’Arbitro sino al parcheggio della propria autovettura, risultando ancora una volta perfettamente plausibile che il tesserato si fosse ivi recato in autonomia per recarsi a propria volta a riprendere il proprio veicolo.

In quel frangente, come l’Arbitro ha chiarito nel corso della sua deposizione personale, il calciatore si limitava a richiedergli di “essere clemente” nella redazione del rapporto di gara, al fine di non incorrere in una lunga squalifica. L’iniziativa è certamente inopportuna e financo contraria ai principi etico-sportivi, non potendosi ammettere l’induzione ad alterare i fatti rivolta a chi è astretto ad un obbligo di assoluta fedeltà nel dovere referendario; va però osservato che anche in questa circostanza non risulta che siano state poste in essere minacce o costrizioni, e neppure ingiurie.

Quanto ai “messaggi” che attraverso la rete social Instagram il calciatore ebbe ad indirizzare all’Arbitro, va innanzitutto premesso che si è trattato di un solo messaggio e non di una pluralità (la circostanza è stata confermata anche dallo stesso Direttore di gara); ma soprattutto occorre ravvisare il contenuto certamente non offensivo né irriguardoso -al contrario, riportante delle scuse- recato dal breve scritto.

Si ritiene che quest’ultima condotta del calciatore, per quanto inconsueta, non rivesta il carattere di una vera e propria infrazione disciplinare.

Nel complesso quindi il comportamento mantenuto dal calciatore Nicola Avella deve essere inquadrato nella già richiamata fattispecie descritta dall’art. 36 comma 1 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (“comportamento gravemente irriguardoso con contatto fisico”), per la quale la sanzione minima prevista è quella della squalifica per quattro giornate effettive.

Si ritiene di poter applicare la sanzione nel minimo edittale proprio per la consapevolezza maturata da parte del calciatore del carattere anti regolamentare della propria condotta, manifestata anche attraverso il messaggio di sostanziali scuse inviato all’Arbitro.

  1. L’AMMENDA DI EURO 100,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ U.S. SANMARTINESE

Quanto alla sanzione economica inflitta alla Società per responsabilità oggettiva, il reclamo non merita accoglimento.

Infatti, a dispetto di quanto riferito tanto nell’atto scritto di gravame che durante la comparizione dei Dirigenti avanti alla Corte, il ritardato accesso dell’Arbitro al proprio spogliatoio -in una situazione che, è bene rammentarlo, era comunque di accesa tensione e di veementi proteste rivolte all’indirizzo del Direttore di gara, fu determinato dal fatto che la persona che deteneva le chiavi dello spogliatoio (così come indicata dalla reclamante; non assumendo rilevanza alcuna che coincidesse o meno con quella cui le chiavi stesse erano state consegnate) sarebbe stata impegnata nella raccolta delle bandierine collocate ai quattro vertici d’angolo del terreno di gioco. E’ persino evidente che, tanto in una situazione di assoluta tranquillità quanto a maggior ragione in una in cui si siano manifestate tensioni verso la persona dell’Arbitro, la riconsegna delle chiavi al Direttore di gara per permettergli di raggiungere celermente il proprio spogliatoio non può essere posposta ad alcun incombente, peraltro del tutto differibile come quello rappresentato.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo limitatamente alla squalifica inflitta al giocatore Nicola AVELLA, e per l’effetto dispone la riduzione della squalifica nei confronti del medesimo a n. 4 (quattro) giornate, e

RIGETTA

nel resto il reclamo proposto, confermando le decisioni del Giudice Sportivo.

In conseguenza del parziale accoglimento del reclamo, si dispone la restituzione della tassa, se versata.

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