C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 21/04/2022 – Delibera – Reclamo della societa A.S.D. ARCADIA DOLZAGO – Camp. Juniores U19 Regionale B– Gir. C GARA del 19.03.2022 tra A.S.D. ARCADIA DOLZAGO – G.S. AURORA SAN FRANCESCO C.U. n. 57 del CRL datato 25.03.2022

Reclamo della societa A.S.D. ARCADIA DOLZAGO – Camp. Juniores U19 Regionale B– Gir. C

GARA del 19.03.2022 tra A.S.D. ARCADIA DOLZAGO – G.S. AURORA SAN FRANCESCO

C.U. n. 57 del CRL datato 25.03.2022

La società A.S.D. ARCADIA DOLZAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardo che ha comminato la squalifica fino al 4/05/2022 all’allenatore Marco Menga, in quanto quest’ultimo, già espulso per comportamento ripetutamente ingiurioso nei confronti dell’arbitro, a fine gara (i) è entrato indebitamente sul terreno di gioco per esultare con i propri calciatori e (ii) ha offeso ripetutamente e spinto un calciatore avversario, reagendo ad una provocazione del medesimo calciatore.

Nel proprio reclamo, la società Arcadia Dolzago fornisce la propria versione dell’accaduto, premettendo la ragione dell’espulsione del proprio allenatore, ossia che il direttore di gara sarebbe stato costretto a espellere il Menga, non avendo individuato chi effettivamente aveva urlato dalla panchina, tanto che si sarebbe anche scusato con l’allenatore.

Nel merito dell’accaduto, la reclamante spiega che il Menga, al termine della gara, si sarebbe avvicinato verso l’arbitro per salutarlo, dopodiché ci sarebbero stati dei diverbi tra le due squadre; a dividere i giocatori sarebbe intervenuto un dirigente, e in quel momento il sig. Menga non sarebbe stato presente. La reclamante specifica, inoltre, che il Menga non avrebbe mai detto ulteriori parole al direttore di gara.

La società reclamante conclude sostenendo che il direttore di gara, vista la confusione, abbia frainteso il comportamento del sig. Menga e chiede, pertanto, una sensibile riduzione della squalifica al medesimo impartita.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto che ne è seguito, i quali rappresentano fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile la condotta antisportiva posta in essere dal sig. Menga.

A proposito dell’episodio che ha portato all’espulsione del Menga, il direttore di gara ha attribuito le proteste rivolte nei propri confronti all’allenatore, senza accennare ad eventuali difficoltà nell’individuare i soggetti colpevoli; ciò attesta la correttezza della decisione assunta durante la gara.

Venendo ai fatti accaduti al termine dell’incontro, l’arbitro, in primo luogo, ha dato atto della presenza in campo dell’allenatore, che quindi non ha ottemperato al divieto di raggiungere il terreno di gioco in conseguenza dell’espulsione ricevuta.

In secondo luogo, in riferimento alla lite avvenuta davanti all’ingresso degli spogliatoi tra il Menga e un giocatore avversario, il direttore di gara ha descritto con puntualità la dinamica dell’accaduto, riportando di insulti e spintoni reciproci. 

D’altra parte, il reclamo della Arcadia Dolzago non apporta alcun elemento probatorio concreto volto a contraddire il contenuto del referto arbitrale: le dichiarazioni allegate sono da considerarsi delle rappresentazioni soggettive dei fatti, prive di qualsiasi riscontro probatorio, insufficienti a confutare il referto dell’arbitro.

Per le ragioni esposte, questa Corte non può che valutare la condotta del tesserato secondo quanto risultante dal referto arbitrale acquisito e visto l’art. 39 del C.G.S. ritiene congrua la sanzione inflitta.

La decisione del G.S. deve, pertanto, essere integralmente confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it