C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 21/04/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. CALCIO MENAGGIO 1920 – Camp. 1^ Categoria – Gir. B GARA del 27.03.2022 tra A.S.D. LUISAGO PORTICHETTO – A.S.D. CALCIO MENAGGIO 1920 C.U. n. 58 del CRL datato 31.03.2022

Reclamo della società A.S.D. CALCIO MENAGGIO 1920 – Camp. 1^ Categoria – Gir. B

GARA del 27.03.2022 tra A.S.D. LUISAGO PORTICHETTO – A.S.D. CALCIO MENAGGIO 1920

C.U. n. 58 del CRL datato 31.03.2022

La società A.S.D. CALCIO MENAGGIO 1920 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato la squalifica di n. 5 (tre) giornate effettive al proprio calciatore DANIELE PISONI[1], il quale, dopo essere stato destinatario di provvedimento arbitrale, “per protesta calciava il pallone colpendo l’arbitro su un ginocchio senza procuragli dolore”.

Dal referto arbitrale, il direttore di gara evidenzia che l’espulsione si sarebbe resa necessaria in quanto il giocatore Daniele Pisoni, a seguito di ammonizione, “mi calciò sul ginocchio destro un pallone senza procurarmi dolore”.

Nel proprio reclamo, la società Calcio Menaggio fornisce la propria ricostruzione della dinamica dell’accaduto, spiegando che, nell’intento di restituire il pallone ad un calciatore avversario che avrebbe dovuto battere il calcio di punizione a seguito dell’infrazione commessa dal calciatore Pisoni, quest’ultimo, che si trovava a pochi metri dall’arbitro, lo colpiva involontariamente.

La società spiega, inoltre, che il direttore di gara, avendo ricevuto la “pallonata” mentre stava annotando l’ammonizione appena notifica al Pisoni, “sentendosi arrivare il pallone sulle gambe” avrebbe interpretato il gesto come volontario.

Secondo la reclamante, inoltre, qualora il gesto fosse stato volontario, essendo il calciatore a pochi metri dal direttore di gara, la violenza sarebbe stata tale da procurare sicuramente dolore.

La società conclude ritenendo non congrua la squalifica di cinque giornate impartita al sig. Pisoni e ne chiede dunque una sensibile riduzione.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Questa Corte, al fine di operare una miglior valutazione in ordine alla condotta del calciatore Daniele Pisoni – fattispecie che ne ha determinato la squalifica per n. 5 giornate – ai sensi dell’art. 50, comma 4, CGS, decideva di chiedere al direttore di gara un supplemento di rapporto che servisse a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Nel supplemento acquisito, il direttore di gara precisava “la distanza tra il calciatore che mi calciò il pallone ed il sottoscritto vi erano circa 10 metri. Per quanto riguarda la volontarietà, non ritengo sia stato un gesto voluto, ma la sua reazione è stata quella di dirigersi verso gli spogliatoi senza nemmeno aspettare che io mostrassi il cartellino rosso”.

Il supplemento di rapporto, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova tanto quanto lo è il referto di gara (art. 61 comma 1 CGS), se da un lato conferma il gesto del calciatore Pisoni di lanciare il pallone, dall’altro, chiarisce, in maniera indiscutibile come la “pallonata” ricevuta dal direttore di gara fosse del tutto casuale, in quanto è lo stesso arbitro ad escludere la volontarietà di colpirlo.

La condotta posta in essere dal Pisoni si attesta, pertanto, ad essere più correttamente descritta e valutata come un atteggiamento irriguardoso, comprovata anche dal fatto che il giocatore lasciava il terreno di gioco senza attendere la notifica del cartellino rosso. Tale comportamento, per quanto da stigmatizzare e censurare, certamente non è idonea a

 giustificare la sanzione della squalifica di cinque giornate effettive, dovendo invece trovare applicazione l’art. 36, co. 1, lett. a) CGS.

Conclusivamente, il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l’effetto dispone la riduzione della squalifica nei confronti del calciatore Daniele Pisoni a n. 2 (due) giornate.

Dispone la restituzione della tassa se versata.



[1]           Nel C.U. citato viene riportato il nome di MATTEO PISONI, che, come chiarito dal Direttore di gara nella e-mail del 1.4.2022, non era il calciatore espulso, trattandosi invece di DANIELE PISONI.

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