C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 28/04/2022 – Delibera – Reclamo società G.S.O. COLOGNE CALCIO – Camp. Under 16 Prov. – Gir. C. Gara del 30.03.2022, A.S.D. POLISPORTIVA ERBUSCO – G.S.O. COLOGNE CALCIO C.U. n. 40 datato 07.04.2022 della Delegazione Provinciale di Brescia

Reclamo società G.S.O. COLOGNE CALCIO – Camp. Under 16 Prov. – Gir. C.

Gara del 30.03.2022, A.S.D. POLISPORTIVA ERBUSCO – G.S.O. COLOGNE CALCIO

C.U. n. 40 datato 07.04.2022 della Delegazione Provinciale di Brescia

 

La società G.S.O. COLOGNE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione, con la quale il G.S., ravvisato sul referto arbitrale l’accesso al terreno di gioco e alla zona spogliatoi del tesserato GIANLUCA CANTORO, allenatore della ricorrente, durante l’incontro, nonostante lo stesso fosse soggetto alla squalifica dell’inibizione sino al 25.04.2022 (cfr. C.U. n. 38 – Delegazione Provinciale di Brescia – 29 marzo 2022), riteneva violato il disposto dell’art. 21, co. 9, C.G.S. e pertanto disponeva (i) l’aggravamento del periodo di inibizione per ulteriori giorni 15, e quindi sino al 10.05.2022; (ii) l’irrogazione della sanzione dell’ammenda a carico della società, per Euro 60,00, a titolo di responsabilità oggettiva.

Avverso la predetta decisione, la ricorrente osserva nel proprio reclamo, ritualmente proposto, che il sig. CANTORO si sarebbe trovato presso il terreno di gioco, nonostante la squalifica, solamente per non lasciare soli i giovani calciatori in attesa che arrivasse qualcuno a sostituirlo, e sarebbe stato lui stesso a riferire all’arbitro di tale circostanza, senza alcun intento disonesto o sleale.

A detta della ricorrente, inoltre, il tesserato in parola non avrebbe partecipato ai momenti dello spogliatoio, non si sarebbe reso protagonista di alcun atteggiamento atto a turbare l’andamento della gara o il lavoro degli addetti e si sarebbe solamente trattenuto presso il campo nella fase antecedente l’inizio dell’incontro, accompagnando i ragazzi che si accingevano ad entrare negli spogliatoi.

Su queste basi, pur se in forma generica, la ricorrente si duole della severità della sanzione comminata, ritenuta fiscale ed eccessiva, a fronte anche del livello del campionato e della difficoltà a trovare sostituti per l’allenatore.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

Ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Su tale base, questa Corte rileva che – a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente nel reclamo – il sig. CANTORO, lungi dall’essersi limitato ad accompagnare i giovani calciatori al campo prima dell’inizio della gara, si sarebbe trovato all’interno dello spogliatoio nel momento in cui è stato identificato dall’arbitro, e nonostante l’invito ad allontanarsi dal campo, si sarebbe avvicinato allo spogliatoio anche durante intervallo dell’incontro e a fine gara.

Tali circostanze, riportate in modo puntuale nel referto di gara, danno piena contezza della violazione da parte del tesserato, del disposto di cui all’art. 21, co. 9, C.G.S., ove si dispone che “i tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l’accesso all’interno del recinto di gioco e degli spogliatoi”.

In ragione di quanto sopra, consegue l’infondatezza del ricorso, a cui nulla possono aggiungere il livello del campionato e le pur comprensibili difficoltà organizzative, legate del resto a una sanzione subita dall’allenatore stesso e nemmeno impugnata, in ultima analisi non rilevanti rispetto alla decisione che compete a questa Corte.

Infine, l’aggravio della sanzione, per l’ammontare di 1/2, a carico dell’allenatore, appare non irragionevole e quindi meritevole di conferma.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

Il reclamo proposto dalla G.S.O. COLOGNE Calcio.

Dispone l’addebito della relativa tassa, se versata.

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