C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 05/05/2022 – Delibera – Reclamo società A.C.D. BUSNAGO – Camp. 1° Categoria – Gir. L GARA del 10.04.2022 tra A.C.D. BUSNAGO – POL. D. GHISALBESE CALCIO C.U. n. 62 del CRL datato 14.04.2022

Reclamo società A.C.D. BUSNAGO – Camp. 1° Categoria – Gir. L

GARA del 10.04.2022 tra A.C.D. BUSNAGO – POL. D. GHISALBESE CALCIO

C.U. n. 62 del CRL datato 14.04.2022

La società A.C.D. BUSNAGO proponeva reclamo in data 15.04.2022 avverso la decisione del G.S. che comminava:

- l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 11.05.2022 a carico del proprio dirigente CAPITANIO GIOVANNI, per avere quest’ultimo, a fine gara, all’atto del ritiro dei documenti, chiesto con insistenza spiegazioni al Direttore di gara che sfociavano poi in urla nei confronti dell’arbitro medesimo;

- la squalifica per tre gare effettive a carico del proprio giocare ANNUNZIATA DAVIDE ENZO, in quanto quest’ultimo, a seguito di espulsione per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento si avvicinava aggressivamente all’arbitro offendendolo ripetutamente, venendo allontanato dai presenti. A fine gara, poi, attendeva l’arbitro offendendolo nuovamente e ripetutamente.

La reclamante fornisce una ricostruzione dei fatti differente per quanto riguarda la posizione del calciatore Annunziata Davide Enzo, sostenendo la non corrispondenza alla verità di quanto contenuto nel rapporto di gara. A tal fine la reclamante chiede la produzione di un video riproducente il momento dell’espulsione.

In merito alla condotta del calciatore la Corte Sportiva d’Appello richiedeva chiarimenti al Direttore di Gara il quale, con integrazione del 27.04.2022, confermava quanto riportato nel referto di gara.

La reclamante nulla motiva in riferimento alla posizione del dirigente Capitanio Giovanni, limitandosi a richiedere la riduzione della sanzione.

In conclusione, la reclamante chiede la riduzione delle sanzioni comminate al dirigente e al calciatore.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Quanto alla posizione del dirigente CAPITANIO GIOVANNI, questa Corte Sportiva d’Appello evidenzia che il reclamo nulla motiva in merito, limitandosi a richiedere la riduzione della sanzione comminata.

La Corte Sportiva d’Appello rileva, altresì, che l’inibizione comminata al dirigente da parte del G.S. (fino al giorno 11.05.2022) sia inferiore al termine di un mese previsto dall’art. 137, comma 3, lettera B) del CGS. Pertanto il provvedimento disciplinare nei confronti di Capitanio non è impugnabile ed il reclamo, relativamente alla sua posizione, deve essere dichiarato inammissibile.

Per quanto riguarda la posizione del calciatore ANNUNZIATA DAVIDE ENZO, dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile come il calciatore a seguito dell’espulsione si dirigeva verso l’arbitro in modo minaccioso e proferendo frasi offensive nei confronti dello stesso. Questa condotta veniva reiterata al termine della gara sino a quando un dirigente della società Busnago faceva rientrare il calciatore negli spogliatoi.

Nel reclamo, la ricorrente non offre alcun elemento che possa contraddire o superare quanto riportato nel referto dall’Ufficiale di gara.

Quanto al video prodotto dalla società reclamante, questa Corte Sportiva d’Appello specifica che, ai sensi dell’art. 61, comma 6 del CGS, i filmati o le riprese televisive possono essere utilizzati quale mezzo di prova nelle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema.

Il video prodotto dalla società A.C.D. Busnago, pertanto, non è acquisibile quale mezzo di prova nel presente procedimento.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile relativamente alla posizione del dirigente Capitanio Giovanni;

RIGETTA

il reclamo relativamente alla posizione del calciatore Annunziata Davide Enzo;

dispone l’addebito della tassa se versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it