C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 05/05/2022 – Delibera – Reclamo società A.P.O.S. STRADELLA – Campionato Juniores Reg. U19 – Gir. L GARA del 12.04.2022 tra VIGEVANO CALCIO – APOS STRADELLA C.U. n. 63 del CRL datato 21.04.2022

Reclamo società A.P.O.S. STRADELLA - Campionato Juniores Reg. U19 – Gir. L

GARA del 12.04.2022 tra VIGEVANO CALCIO – APOS STRADELLA

C.U. n. 63 del CRL datato 21.04.2022

La società A.P.O.S. STRADELLA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la squalifica per tre gare effettive a carico del proprio calciatore Morelli Filippo per un atto di violenza nei confronti di un avversario.

La reclamante evidenzia che il calciatore Morelli, nel corso degli ultimi minuti di recupero del secondo tempo e durante un’azione di gioco, cercava di recuperare la palla con una scivolata decisa nei confronti di un giocatore avversario, senza alcuna intenzionalità di arrecare danno.

La società reclamante, a sostegno della propria tesi, produce una testimonianza sottoscritta dall’allenatore e dal Presidente della società avversaria Vigevano Calcio.

In conclusione, la reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al proprio calciatore.

Su richiesta della Corte, il direttore di gara ha fornito chiarimenti scritti in merito alla dinamica che ha portato all’espulsione del giocatore Morelli.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

dal referto arbitrale (che si rammenta essere fonte privilegiata di prova ex art. 61 c. 1 CGS) e dai chiarimenti scritti forniti dal direttore di gara emerge effettivamente che il calciatore Filippo Morelli, durante un’azione di gioco, entrava in scivolata da dietro verso un avversario senza possibilità di prendere il pallone.

Inoltre la dichiarazione testimoniale resa dall’allenatore della società avversaria Vigevano Calcio, presente durante l’incontro, conferma che l’intervento del Morelli “era del tutto privo della volontà di recare danno”.

Alla luce degli elementi acquisiti risulta pertanto che il calciatore Morelli, nel corso di un’azione di gioco, abbia commesso un fallo certamente meritevole di espulsione, ponendo in essere una condotta eccessivamente vigorosa ma priva della volontà di recare una lesione all’avversario e comunque senza intento volontariamente aggressivo.

Pertanto la fattispecie in esame non è configurabile come condotta violenta ex art. 38 C.G.S. e per l’effetto la sanzione comminata al calciatore deve essere ridotta.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l’effetto dispone la riduzione della squalifica nei confronti del calciatore Morelli Filippo a una gara effettiva.

Dispone la restituzione della tassa se versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it